È inammissibile il ricorso promosso dal Governo nei confronti della norma, contenuta nella legge della Regione Calabria del 2024, in base alla quale il personale addetto alla sorveglianza idraulica, dipendente di Azienda Calabria Verde, è inquadrato sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali 2019-2021, di diritto pubblico, anziché sulla base del Ccnl relativo ai forestali, di natura privatistica.
È quanto ha deciso la Corte costituzionale, con una sentenza depositata oggi, ritenendo che "la mancanza nel ricorso di qualsiasi riferimento al complesso quadro normativo e giurisprudenziale relativo allo specifico settore degli operai idraulico-forestali ostacoli l’esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale promosse dal presidente del Consiglio dei ministri in specie in relazione alla pretesa violazione della sfera di competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile"
La Consulta ha precisato che "in un settore contraddistinto, da un lato, dal riconoscimento della natura pubblicistica del rapporto di lavoro, a cui, in linea generale, si applica la contrattazione collettiva di diritto pubblico disciplinata dal decreto legislativo numero 165 del 2001, e, dall’altro, dalla 'perdurante applicazione della contrattazione di natura privatistica'", il ricorrente "avrebbe dovuto spiegare perché si dovrebbe continuare ad applicare tale contrattazione collettiva di natura privatistica al posto di quella pubblicistica agli operai forestali assunti a tempo indeterminato da Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione, e quindi anche perché ad essi sia riconducibile l’articolo 7-bis del decreto-legge numero 120 del 2021, che rinvia al Ccnl privatistico di settore".
La Corte rileva, inoltre, che il Governo avrebbe dovuto anche "dar conto, almeno in replica agli argomenti difensivi della Regione, delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto Azienda Calabria Verde, ripetutamente condannata ad applicare agli operai idraulico-forestali il Ccnl funzioni locali di diritto pubblico, inerente al comparto 'Funzioni locali' e che risultano, dai lavori preparatori, all’origine delle norme regionali impugnate, a fini di adeguamento" all’indirizzo espresso sul tema dalla Cassazione. Inammissibile è stata anche ritenuta dalla Corte costituzionale la censura di "violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica" rivolta alla medesima legge regionale, che esclude che dall’attuazione di tale legge derivino “nuovi o maggiori oneri finanziari”: secondo Palazzo della Consulta, "non solo il ricorrente si limita ad affermare genericamente che tale previsione determina un aumento della spesa regionale, senza fornire adeguati argomenti sul perché l’applicazione del Ccnl comparto Funzioni locali sarebbe più onerosa per il bilancio regionale di quella del Ccnl di diritto privato relativo agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, ma soprattutto non individua in alcun modo i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, fissati dal legislatore statale, che sarebbero specificamente violati dalla disposizione regionale impugnata".
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