Peste suina africana in Calabria, Occhiuto firma l'ordinanza per il contenimento

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Cinghiali a Catanzaro
  19 maggio 2023 18:26

Il presidente Occhiuto ha firmato l'ordinanza per il contenimento della pesta suina africana. Di seguito le misure

A seguito della conferma di Peste Suina Africana (PSA) nelle carcasse di cinghiale rinvenute e dei risultati delle indagini effettuate, i casi comprovati di Peste Suina Africana nei cinghiali ritrovati nei comuni di Cardeto, Reggio Calabria/S. Domenica, Covala/Bagnara Calabra e Reggio
Calabria/Embrisi, sono rappresentati nella cartografia allegata al presente atto quale integrante e sostanziale.

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 Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia, e in considerazione dell’accentuata vicinanza tra i vari casi, con conseguente sovrapposizione dei territori, è stabilita la “zona infetta”, comprendente il territorio dei seguenti comuni: San Procopio, Fiumara, San Roberto, Laganadi, Palmi, Bagnara Calabra, Delianuova, Sinopoli, Santo Stefano in Aspromonte, Sant’Alessio in
Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scilla, Seminara, Melicucco, Casoleto, Calanna, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Montebello Jonico. Condofuri, Bagaladi, Cardeto, Melito di Porto Salvo e Motta San Giovanni. San Lorenzo e Roghudi.

Nella “zona infetta” – suscettibile di modifiche sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica – si attuano, ove applicabili, le misure previste dal Regolamento (UE) 2016/429, Regolamento (UE) 2020/687 e Regolamento (UE) 2023/594, come stabilite nell’ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 2 del 20 aprile 2023 riportate nell’art. 3 1. I Comuni ricadenti nella Zona infetta ?in collaborazione con l’Ente Parco dell’Aspromonte, ove
coinvolto? con riferimento ai suini selvatici, attuano quanto segue: 1.1 installazione della segnaletica in ingresso alle zone stesse, sulla quale indicare la presenza di
Peste suina africana nei cinghiali (no zoonosi/non trasmissibile all’uomo);
1.2 divieto di alimentazione/foraggiamento, avvicinamento e disturbo ai cinghiali; 1.3 segnalazione di eventuali carcasse di cinghiali o cinghiali moribondi (indicazioni sul
comportamento da adottare e numero telefonico da contattare);
1.4 raccomandazione di disinfezione delle scarpe all’uscita dalle aree agricole e naturali;
1.5 obbligo di mettere in atto ogni forma utile di recinzione intorno ai cassonetti dei rifiuti a fine di
inibirne l’accesso da parte dei cinghiali e ad ottimizzare altresì il posizionamento dei cassonetti;
1.6 pubblicizzazione di numeri telefonici per la segnalazione ?sia in orario d’ufficio che fuori
dall’orario di ufficio?di carcasse rinvenute o di cinghiali moribondi;
1.7 divieto delle attività venatorie di qualsiasi tipologia;
1.8 possibilità di svolgere nelle aree agricole e naturali attività umane, ludico-ricreative e sportive di qualsiasi genere purché preventivamente autorizzate dalle autorità comunali, previo parere dell’Autorità Competente Locale (ACL) e previa comunicazione al Commissario Straordinario
PSA che ne verifica la conformità alle norme di biosicurezza;
1.8.a. Relativamente alla misura di cui al punto 1.8, ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 2/2023, potrà essere concessa deroga alla stessa, laddove pervenga motivata richiesta, nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 2 all’Ordinanza predetta (Misure di
biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle attività in zona di restrizione II PSA) e previa adeguata attività formativa/informativa.
1.9 allestimento di dispositivi di cattura nel rispetto delle norme vigenti;
1.10 costruzione o rafforzamento di barriere fisiche o di qualsiasi altra struttura o
gestione di punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente già presenti, a fine di limitare gli spostamenti di suini selvatici;
1.11 divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di suini selvatici se non
finalizzata all’abbattimento immediato degli stessi;
1.12 divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di
carne, trofei ed ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta;
1.13 divieto di utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta, con possibilità di deroga a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini.
2. I Servizi veterinari dell’ASP di Reggio Calabria ? in collaborazione con l’Ente Parco
dell’Aspromonte, ove di competenza? con riferimento ai suini selvatici, sono tenuti a:
 attivare una sorveglianza passiva rafforzata con ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici; nel caso di rinvenimento di carcasse o di cinghiali moribondi, svolgere il campionamento e tutte le attività correlate, ivi compreso il successivo immediato aggiornamento dei sistemi informativi
preposti (SINVSA e SIMAN);  in collaborazione col Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, secondo le specifiche
competenze, gestire e smaltire tutte le carcasse ritrovate ed i cinghiali moribondi, secondo procedure di massima biosicurezza, così come previsto nel Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici e nel Piano regionale di Interventi Urgenti (PRIU).
 I Servizi veterinari dell’ASP di Reggio Calabria con riferimento ai suini domestici hanno l’obbligo
di: censire tutte le aziende, sia commerciali che familiari, che detengono suini ed aggiornare immediatamente la Banca dati Nazionale (BDN) con tutte le informazioni aziendali (geolocalizzazione, orientamento produttivo) e anagrafe degli animali (numero capi presenti, movimentazione); individuare, congiuntamente con le forze di polizia, ogni struttura non registrata in BDN che
detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, suini compresi cinghiali; verificare, congiuntamente con le forze di polizia, la presenza di suini detenuti a scopo non commerciale (c.d. pet pigs) e prescrivere ai proprietari l’adozione di adeguate misure di biosicurezza tese ad evitare ogni potenziale contatto con suini selvatici e altra sorgente di contaminazione diretta
o indiretta col virus della PSA; vietare la movimentazione al di fuori della zona infetta di suini se non finalizzata all’abbattimento
immediato degli stessi;  vietare la movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei ed
ogni altro prodotto ottenuto da suini abbattuti in zona infetta, salvo deroga motivata e regolata  programmare ed attuare, ove necessario, la macellazione immediata degli animali presenti negli
allevamenti suinicoli sia commerciali che familiari destinati alla produzione di alimenti e vietare il ripopolamento degli allevamenti stessi;  eseguire il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come previsto dall’ordinanza
del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023.

1. Nella zona immediatamente adiacente alla zona infetta di cui all’art. 1, fino al tracciato della Strada Statale 682 Ionio-Tirreno, è istituita una zona di attenzione soggetta a restrizioni [articolo 4, comma 1, Regolamento delegato (UE) 2020/687].
2. I Comuni ricadenti nella zona di attenzione di cui al comma 1? in collaborazione con l’Ente Parco dell’Aspromonte, ove coinvolto ?con riferimento ai suini selvatici, hanno l’obbligo di: rafforzare la sorveglianza passiva con ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici; rafforzare le attività di riduzione della popolazione dei suini selvatici mediante caccia di selezione da
parte di selettori e/o bioregolatori e di utilizzo di trappole;
? verificare il rispetto del divieto di alimentazione/foraggiamento, avvicinamento e disturbo ai
cinghiali;
? vietare la movimentazione al di fuori della zona di suini selvatici, se non finalizzata all’abbattimento
immediato degli stessi.
3. Nella medesima zona di cui al comma 1, i Servizi veterinari, con riferimento ai suini detenuti,
hanno l’obbligo di:
? censire tutte le aziende, sia commerciali che familiari, che detengono suini ed aggiornare
immediatamente la Banca dati Nazionale (BDN) con tutte le informazioni aziendali
(geolocalizzaione, orientamento produttivo) e anagrafe degli animali (numero capi presenti,
movimentazione);
? individuare, congiuntamente con le forze di polizia, ogni struttura non registrata in BDN che
detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, suini compresi cinghiali;
? eseguire il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come previsto dall’ordinanza
del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023;
? programmare ed attuare, ove necessario, la macellazione degli animali presenti negli allevamenti
suinicoli familiari destinati alla produzione di alimenti e vietare il ripopolamento degli allevamenti
stessi; ? verificare, congiuntamente con le forze di polizia, la presenza di suini detenuti a scopo non
commerciale (c.d. pet pigs) e prescrivere ai proprietari l’adozione di adeguate misure di biosicurezza
tese ad evitare ogni potenziale contatto con suini selvatici e altra sorgente di contaminazione diretta
o indiretta col virus della PSA; ? verificare le misure di biosicurezza rafforzata all’interno degli allevamenti commerciali di suini,
dando priorità a quelli di tipologia “semibrado” attraverso la compilazione dell’apposita chek list nel
sistema Classifarm.it: laddove le misure di biosicurezza rafforzate negli allevamenti semibradi no siano garantite, si applica quanto previsto dall’Ordinanza Commissariale 2/2023 all’articolo 4,
comma 1, lett.b), punto VI;
? vietare la movimentazione al di fuori della zona di carne, prodotti a base di carne, trofei ed ogni altro
prodotto ottenuto da suini abbattuti in zona infetta, salvo deroga motivata e regolata;
? rafforzare la vigilanza sulla movimentazione di suini con inserimento dell’obbligo di validazione del
Modello 4;
? consentire la movimentazione di suini in vincolo e previa autorizzazione dei Servizi veterinari degli
stabilimenti di partenza e di destinazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate da parte dello stabilimento di partenza;
2. pre-notifica al Servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione e verifica
della disponibilità alla ricezione;
3. esame clinico effettuato dal Servizio veterinario competente sullo stabilimento di partenza
eseguito nelle 24h precedenti;
4. rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i mezzi di trasporto.
Art. 5
1. La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è valida fino all’aggiornamento delle zone
di restrizione II e I di cui all’allegato I del Reg (UE) 2023/594, relativamente alla Provincia di
Reggio Calabria.
Art. 6
1. Con successivi provvedimenti, le misure saranno aggiornate e integrate in funzione
dell’evolversi della situazione epidemiologica e delle indicazioni che perverranno dalle
istituzioni nazionali e sovranazionali competenti.
2. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Commissario
Straordinario alla Peste Suina Africana, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della
Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali del SSR, ai comuni interessati ed all’ANCI per la
comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.
4. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria e sul sito
istituzionale della Giunta della Regione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

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