Corso di Formazione Medicina. Il Tar accoglie il ricorso contro il numero ristretto degli ammessi

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Medicina Generale
  09 luglio 2020 21:31

di PAOLO CRISTOFARO

Una sentenza del Tar della Calabria (presidente: Giovanni Iannini; estensore: Martina Arrivi) ha accolto il ricorso presentato, contro la Regione Calabria e contro il Dipartimento Tutela della Salute Pubblica e Politiche Sanitarie, proposto dagli esclusi della graduatoria per l'ammissione in soprannumero al corso di formazione in Medicina Generale per il triennio 2018-2021. Al centro della polemica il limite numerico, di 7 unità, fissato per l'ammissione.

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I ricorrenti, che si erano collocati dopo la settima posizione, hanno contestato l'illogicità della scelta di bloccare a 7, appunto, il numero degli ammessi. I candidati, ai quali il Tar ha dato ragione, hanno rilevato che "l'ammissione per i medici in possesso dei requisiti non può essere subordinata al rispetto di alcun quoziente numerico legato al fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale", dato che la norma prevede che "bisogna tutelare il legittimo affidamento di coloro che si erano iscritta ad una facoltà che, improvvisamente non era più abilitante per la medicina generale". 

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I candidati al corso hanno anche segnalato la drammatica carenza di personale medico e, di conseguenza, la decisione di subordinare ad un contingente numerico l'accesso al percorso di formazione. Non solo. I ricorrenti hanno anche rilevato di non aver ricevuto dall'amministrazione alcun documento relativo ai punteggi assegnati ai singoli concorrenti ai fini della predisposizione della graduatoria. Contestata pure la questione della minore età come valutazione per l'accesso, a loro dire modus operandi "non ispirato ad un principio meritocratico".

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Il Tar ha dato ragione ai candidati sul primo difetto rilevato rispetto all'ammissione, cioè rispetto alla scelta, nonostante il fabbisogno, di subordinare l'accesso ad un numero di 7 unità.

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