Covid-19 e riconoscimento dell'indennità di malattia, i Consulenti del Lavoro chiariscono la circolare dell'Inps

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Ai lavoratori posti in quarantena aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, vengono riconosciute l’indennità economica (con correlata contribuzione figurativa) e l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento.

  10 luglio 2020 14:21

Quarantena precauzionale equiparata alla malattia. Con il messaggio n. 2584/20, l'Inps fornisce istruzioni operative per la gestione delle certificazioni di malattia prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale durante il periodo dell'emergenza Covid-19.

Ai fini del riconoscimento della tutela il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Il certificato telematico deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine dei due giorni previsti dalla normativa di riferimento. Per tale motivo, qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps, mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).

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Il lavoratore, in tal modo, comunicherà gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo. Per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (legge n. 104/92) o in possesso del riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.

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In caso di disabilità tale tutela è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio, può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante. Info dai Consulenti del lavoro.

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