Il Tar conferma: il Comune di San Gregorio Ippona resta sciolto

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  05 luglio 2019 15:52

SAN GREGORIO D'IPPONA  (Vibo Valentia) – Il provvedimento  resta confermato.  L’atto  con il quale nel maggio dello scorso anno è stato disposto lo scioglimento del Comune di San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia) per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata resta . L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall'ex sindaco Michele Pannia e dagli ex amministratori cittadini.
Per i ricorrenti, lo scioglimento della pubblica amministrazione "è dipeso - ne dà conto il Tar in sentenza - da accertamenti dai quali sarebbero stati riscontrati univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi", ritenendo inoltre che "gli elementi raccolti non fossero in grado di dimostrare la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento dell'organo consiliare".
Per il Tar, però, "i fatti che hanno condotto allo scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio d'Ippona sono stati riportati correttamente negli atti prefettizi e costituivano un quadro indiziario più che sufficiente a condurre all'adozione della misura dissolutoria"; e "le censure variamente sollevate nel ricorso non scalfiscono la logicità e coerenza delle valutazioni espresse nelle determinazioni del prefetto e riportate nella relazione ministeriale, nelle quali si è analizzata la presenza di rapporti di parentela e di affinità tra amministratori e dipendenti comunali e la presenza di una situazione di diffusa illegalità nell'ente, di cui hanno beneficiato anche soggetti legati alla criminalità organizzata".
Dopo aver indicato una serie di episodi specifici di presunto condizionamento, i giudici amministrativi hanno osservato in conclusione che "diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, il provvedimento gravato ha correttamente individuato la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento" di scioglimento della pubblica amministrazione, "evidenziando, con argomentazione logica e congruente, la sussistenza di numerose circostanze fattuali, dalla quale si è logicamente inferita l'esistenza del condizionamento".

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