Una norma contenuta nella nuova legge omnibus consente di superare il tetto del 50% della spesa del personale a tempo determinato (o collaboratori) del 2009. Un limite piuttosto stringente per la sanità calabrese e che rende complicate le sostituzioni del personale in gravidanza o in malattia per gravi patologie
11 maggio 2023 18:46Una deroga per garantire le sostituzioni del personale sanitario, di Asp e aziende ospedaliere calabresi, assente per gravidanza e lunghe malattie. E' quanto prevede una norma della nuova legge omnibus depositata in Consiglio regionale.
La disposizione si rende necessaria a causa di un tetto, introdotto dalla Regione Calabria con la legge regionale n. 22 dell'agosto 2010 sulla razionalizzazione della spesa pubblica e che a sua volta derivava da un decreto nazionale dello stesso anno. La norma prevede la possibilità di “avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009". All'epoca il personale a tempo determinato nella sanità regionale era decisamente inferiore, dunque la limitazione del 50 per cento, traslata ad oggi, risulta piuttosto restrittiva. La questione (probabilmente sconosciuta in molte aziende) è venuta a galla nelle scorse settimane nell'ormai ex azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, alle prese con richieste di sostituzione. Su La Nuova Calabria sono stati segnalati i casi di Ostetricia e Ginecologia (LEGGI QUI) e quello della Terapia intensiva neonatale (LEGGI QUI). In quest'ultimo caso, c'era stato anche un esplicito appello al presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso che, evidentemente, si è mosso per assicurare ai reparti in affanno di potersi dotare di personale.
Da qui appunto la nuova norma che sarà discussa a Palazzo Campanella che proprio per la sanità prevede quanto segue: "Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, fermo restando il tetto di spesa per il personale previsto dall’articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 152, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del S.S.R. possono procedere, in deroga al limite del 50 per cento previsto dal comma precedente, all’assunzione
di personale sanitario a tempo determinato per la sostituzione dei dirigenti medici ed operatori sanitari assenti dal servizio per gravidanza o malattia di lunga durata per grave patologia".
Di conseguenza, come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, si "consentirà, al di fuori dai limiti posti dalla citata norma di contenimento, il personale sanitario (medici, infermieri, O.S.S., ecc.) che si assentano per ben definiti periodi di tempo con altrettante assunzioni a tempo determinato, in modo tale da poter
garantire con continuità i Livelli Essenziali di cura al paziente, posti dalla normativa di settore. La necessità di una tale interpretazione, costituzionalmente orientata, della norma si rende tanto più necessaria se solo si consideri che le cause più frequenti di assenza del personale sanitario, dirigenziale e non, impiegato a vario titolo nelle attività assistenziali, sono legate alla interdizione per maternità, o comunque alla fruizione del congedo parentale, e alle assenze per gravi patologie ossia a ragioni afferenti a valori di rango costituzionale".
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