di TERESA ALOI
Un affidamento super esclusivo della bimba alla madre che le permetterà di assumere da sola anche le decisioni di maggiore interesse quali istruzione, educazione, salute e residenza. Una sentenza destinata a fare giurisprudenza quella emessa dal Tribunale di Catanzaro ( Francesca Garofalo, Presidente; Wanda Romanò, giudice relatore; Pietro Carè, giudice) nel ricorso presentato dal papà della bimba nata da una relazione more uxorio riconosciuta da entrambi i genitori, pur avendo il solo cognome della madre (rappresentata dagli avvocati Paola Torchia e Demetrio Battaglia).
Nonostante fosse finita la relazione, come ricostruito nel ricorso, il padre aveva chiesto che venisse disposto l’affidamento della minore ad entrambi i genitori secondo le regole dell’affido condiviso chiedendo anche che la visita della figlia minore gli venisse garantita almeno una volta al mese, considerata la sua residenza per motivi di lavoro fuori regione. Non d'accordo la madre che aveva spiegato che quella relazione e la relativa convivenza erano cessati a causa dei gravi contegni persecutori e vessatori assunti dall'uomo sia nei suoi confronti che rispetto alla bambina. A tal punto da essere costretta a sporgere denuncia-querela sfociata in un procedimento penale in corso e nella misura cautelare - disposta a carico dell'uomo - del divieto di avvicinamento e comunicazione con lei, i suoi familiari e la figlia minore. Per tutto questo, aveva chiesto che venisse disposto in suo favore l’affidamento super esclusivo della figlia minore, rinunciando ad ogni forma di contribuzione al suo mantenimento da parte del padre.
E così, per i giudici, la domanda di affido super esclusivo alla madre della bimba " è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento. "Occorre premettere che l’affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli; la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull’interesse (non prevalente bensì) esclusivo degli stessi minori .La scelta per l’affidamento esclusivo o, nei casi più gravi “super esclusivo”, può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell’altro (Cassazione civile sez. I, 06/07/2022, n.21425) o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli".
In base agli elementi raccolti durante le udienze, per i giudici "appare opportuno disporre l’affidamento della minore alla madre nella forma c.d. super esclusiva, attribuendo alla madre la facoltà di assumere da sola, nell’interesse della minore tutte le decisioni". ricordando che l'uomo, in relazione al procedimento penale è sottoposto ancora alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna, alla bimba e ai familiari e del divieto di comunicazione con queste ultime con qualunque strumento, anche telematico. Un'ordinanza nella quale si parla di "serio rischio di reiterazione da parte dell'uomo delle condotte gravemente minacciose per la donna, i suoi familiari e per la piccola considerato, da una parte, il suo profilo criminale caratterizzato da significativi pregressi giudiziari con precedente specifico del delitto di maltrattamenti attuato nell’ambito delle sue precedenti relazioni sentimentali, dall’altra, il fatto che egli non ha desistito dal contattare la donna spasmodicamente via telefono e via social, presentandosi all’asilo della bambina, ostentando mancanza di timore in caso di denuncia". Da qui la decisione assunta dai giudici di affidare in via super esclusiva la piccola alla madre.
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