Un avvocato della Regione stronca la nomina (esterna) della Giungato: "Impudente illegittimità"

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Cittadella Regionale

Domani è stata fissata l'udienza innanzi al Giudice del Lavoro sul ricorso promosso dall'Ordine degli avvocati di Catanzaro. Durissimo ricorso del legale interno contro la 'sua coordinatrice' e il presidente Santelli

  28 luglio 2020 22:18

di GABRIELE RUBINO

La nomina di Maria Maddalena Giungato come coordinatore (esterno) dell'avvocatura regionale è stata una delle prime del presidente Jole Santelli, e una fra quelle finora più 'contestate'. Dopo il ricorso dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro (LEGGI QUI), la cui udienza innanzi al giudice del lavoro peraltro è fissata per domani, ne è spuntato fuori un altro, durissimo, confezionato da uno dei legali interni dell'Ente. Paolo Falduto, assistito da Bruno e Luigia Ferrò, nel solo 'antefatto' del ricorso al giudice del lavoro sostiene che l'atto contiene "una miriade di connotazioni di impudente illegittimità".  E bene che vada è anche "in contrasto con la Costituzione e le leggi che governano la materia, e purtroppo - si legge ancora- probabilmente dell’atavico e diffuso senso d’impunità su cui e Autorità politiche sembrano pregiare adagiarsi; beninteso, dare incarichi ex art. 19 T.U.P.I. a soggetti esterni è consentito, e però alle condizioni previste dalla legge, condizioni che non paiono racchiudere in sé la concessione beneficiaria, arbitraria e clientelare, ma che prevedono una previa attenta valutazione delle professionalità (nella specie, addirittura prima di quelle interne)". Una stroncatura quasi 'politica' sul modo di operare nelle nomine dei vertici burocratici da parte di chi detiene il potere pro tempore. E questo era solo l'assaggio iniziale. 

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NON ERA STATO ADOTTATO IL PIANO DEL FABBISOGNO E 'L'EQUIVOCO' DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE- Nel cuore del ricorso dell'avvocato regionale Falduto (che si sente penalizzato per potenziale progressione di carriera), anzitutto viene contestata la mancata adozione del nuovo piano del fabbisogno di personale prima della nomina della Giungato. Fatto avvenuto il 18 giugno, cioè dopo la scelta del coordinatore con un decreto del governatore risalente a maggio. Dunque era vigente il 'vecchio' piano del fabbisogno che aveva già esaurito il 'plafond' delle assunzioni. "Circostanza sanzionabile erarialmente", secondo il legale dell'avvocatura regionale. Ma questa sembra essere soltanto una schermaglia. Più avanti viene spiegato come la scelta della Giungato da parte della Santelli sia avvenuta senza "avviso per la proposizione della candidatura, pertanto, è stato bandito; nessuna preventiva verifica delle professionalità interne è stata fatta; nessun criterio è stato utilizzato se non quello dell’intuitu personae". Questo perché si sarebbe equivocato il significato di ufficio di diretta collaborazione del Presidente, ledendo i principi di autonomia e indipendenza. "In poche parole, l’avvocato nell’avvocatura pubblica non è sottoposto (dal punto di vista tecnico) nemmeno all’organo apicale massimo, cui può (e deve) opporre la propria autonoma valutazione (l’avvocato pubblico - si spiega nel ricorso-, in posizione non dissimile da quella del libero professionista, può e deve dire NO, assumendosi la piena responsabilità con la predisposizione degli atti e rispondendo personalmente se non sconsiglia di insistere in giudizi o nella difesa di provvedimenti palesemente illegittimi!!)". E questo deriverebbe dal fatto che il coordinatore dell'avvocatura esercita potere di gestione conferendo, a sua volta, incarichi all'esterno. Quindi è a tutti gli effetti un dirigente 'non dipendente' dall'ufficio del Presidente. In estrema sintesi, la scelta del primus inter pares fra gli avvocati regionali doveva comunque (ai sensi dell'articolo 19 del Testo unico sul pubblico impiego) prevedere una valutazione di merito e non poggiarsi sul "mero arbitrio" del presidente Santelli. 

'PER GLI ALTRI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E' STATO SEMPRE FATTO L'AVVISO'-  Dopodiché Falduto rispolvera una serie di pronunciamenti della Corte costituzionale da cui emergerebbe che, pur nel caso di incarichi alle dirette dipendenze del vertice, alla norma nazionale, il legislatore regionale può soltanto stabilire dei criteri per una valutazione dei profili. Ma comunque deve esserci una valutazione. L'articolo 19 del Testo unico sul pubblico impiego è norma di ordinamento civile, facendo prevalere l'impostazione 'statale' dell'avviso prima della selezione. Anche l'Audit della Regione Calabria è incardinato come ufficio di "collaborazione" ma nondimeno "per essa la procedura legislativamente prevista della pubblicazione dell’avviso è stata sempre effettuata". Su questo Falduto suggerisce di bussare dai colleghi del dipartimento regionale del Personale: "Di certo, sarebbe interessante in proposito conoscere se gli uffici competenti del Dipartimento Organizzazione e Personale siano stati interessati della questione che qui occupa, se cioè ci sia stata una qualche istruttoria e\o interlocuzione preventiva da parte del Presidente e, se sì, quali siano state le indicazioni al Presidente, anche se si è certi che il riscontro giammai sarebbe stato non in linea con i precedenti interventi": 

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DOVEVA ESSERE UN AVVOCATO ISCRITTO NEGLI ELENCHI SPECIALI E IL PARALLELO CON 'LE CORRENTI' NELLA MAGISTRATURA- Non manca poi la 'citazione' televisiva'. "Ora per l'avvocatura l'attuale presidente ha innovato: e viene in mente da sola, a questo punto, un’intervista televisiva su La 7 fatta al giudice Luca Palamara, che non ha avuto timore ad ammettere che “il sistema premia chi appartiene alle correnti”!!! E gli altri, continuava a ripetere l’intervistatore Giletti, gli altri, quelli che non hanno santi?". Inoltre, citando l’art. 23, co. 2, della legge 247\2012, il ricorso ricorda come “la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”. Una norma che escluderebbe la nomina degli avvocati del libero Foro (cui apparterrebbe la Giungato). 

LE RAGIONI DI OPPORTUNITA' E LA DIFESA DELLA REGIONE ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO- Questa successione di bordate era partita con una premessa, addirittura antecedente all'incendiario antefatto. Nella premessa, l'avvocato regionale ha ricordato come prima ancora della notifica del ricorso dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro (presidente Antonello Talerico), la Giunta regionale avesse affidato l'incarico di rappresentare le ragioni della Regione (e della Giungato) all'avvocatura distrettuale dello Stato e non a quella quella regionale per appunto motivi di incompatibilità/opportunità che potevano gravare sui legali dell'Ente calabrese. Però "la Giunta- si legge testualmente- , nel conferire l’incarico all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, non ha fatto pari ragionamento d’opportunità, atteso che la stessa coordinatrice è coniuge di un Vice Avvocato Generale dello Stato". Domani, come detto ci sarà l'udienza, e non è mancato nemmeno la sponda fra i colleghi di battaglia. "L’intervento giudiziale dell’Ordine Professionale di Catanzaro, al di fuori delle pregevolissime e condivisibilissime argomentazioni tecnico-giuridiche che lo fondano, costituisce di sicuro un baluardo, rappresentativo dell’irritazione con cui, oramai, simili atti di clientela vengono percepiti; d’altronde, chiunque svii il potere dal suo fine legittimo deve essere ben conscio (e non stupirsi quindi) che il contraltare è quantomeno lo sdegno!!!". 

 

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