A Crotone si è concluso un procedimento penale che ha visto coinvolti C.M. e M.R. per una presunta truffa relativa alla compravendita di un trattore tramite una piattaforma e-commerce. L’accusa, formulata ai sensi degli articoli 110 e 640 del Codice Penale, contestava agli imputati di aver indotto in errore la vittima con artifizi e raggiri, ottenendo con tale condotta la somma complessiva di 3.000 euro. In particolare, la parte lesa aveva effettuato tre bonifici: due su conti intestati a C.M., per 500 e 2.000 euro, e un terzo da 500 euro su un conto riconducibile a M.R.
Tuttavia, il Tribunale di Crotone, dopo un’attenta valutazione delle prove emerse, ha assolto C.M. con formula piena, ai sensi dell’articolo 530, comma secondo, del codice di procedura penale, riconoscendo che non ha commesso il fatto. L’avvocato difensore di C.M., Francesco Mazza, del Foro di Crotone, ha efficacemente sostenuto che l’istruttoria dibattimentale non ha fornito prove certe e definitive sulla colpevolezza della sua assistita, basandosi esclusivamente su elementi indiziari insufficienti a superare il ragionevole dubbio. È stato sottolineato che la intestazione formale dei conti correnti bancari non è una prova della responsabilità, in linea con recenti orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione, che evidenziano come i titolari dei conti spesso non coincidano con i reali utilizzatori. Inoltre, l’avvocato Mazza ha evidenziato la mancanza dell’elemento soggettivo richiesto per il reato di truffa e la situazione di fragilità personale in cui versava C.M. nel periodo oggetto del procedimento, situazione che poteva renderla vulnerabile a un uso improprio da parte di terzi. Questi argomenti hanno convinto il giudice a escludere la responsabilità penale della donna.
Diversa è stata invece la sorte di M.R., riconosciuto colpevole e condannato per il reato contestato. Tenuto conto delle attenuanti generiche, il Tribunale ha disposto una pena di 4 mesi di reclusione, una multa di 100 euro e l’obbligo di rifondere alla parte offesa la somma sottratta, con sospensione condizionata della pena a condizione che la restituzione avvenga entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, "che rappresenta un esempio significativo di giustizia equilibrata e rigorosa - ha commentato l'avvocato Mazza -, capace di distinguere con attenzione tra mere ipotesi e fatti accertati. Nel diritto penale, infatti, il principio della presunzione di innocenza è pilastro fondamentale: non è sufficiente un semplice indizio per condannare, ma occorre una prova solida e inequivocabile".
L’impegno dell’avvocato Mazza ha dimostrato quanto sia cruciale difendere con fermezza questo principio, soprattutto in contesti delicati in cui giudizi affrettati o superficiali potrebbero ingiustamente compromettere l’esistenza di una persona. Questo procedimento rappresenta quindi una vittoria non solo per la tutela dei diritti di C.M., ma anche per la corretta applicazione delle norme penali e la garanzia dei diritti fondamentali nel sistema giudiziario italiano
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