Caso Battaglina. Il Tar boccia il ricorso della Sirim contro il Comune di Borgia per lo scioglimento della convenzione

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images Caso Battaglina. Il Tar boccia il ricorso della Sirim contro il Comune di Borgia per lo scioglimento della convenzione
Discarica Battaglina
  12 maggio 2020 18:24

di PAOLO CRISTOFARO

Rimane ancora aperta, al Consiglio di Stato, la disputa tra la ditta Sirim - che avrebbe dovuto costruire la famosa isola ecologica della Battaglina, nei Comuni di Borgia e San Floro - e la Regione Calabria sul problema degli usi civici (LEGGI QUI). Nel frattempo, però, il Tar della Calabria si espresso su un altro ricorso della Sirim, quello contro il solo Comune di Borgia per lo scioglimento del contratto di convenzione quarantennale. Il Tribunale ha bocciato il ricorso dell'azienda.

Banner

Nell'istanza l'azienda chiedeva l'annullamento della determina del Comune di Borgia del 16 maggio 2017, con la quale si procedeva alla risoluzione del contratto di concessione in convenzione stipulato con i privati nel 2008, nonché l'atto del Settore Tecnico dello stesso Ente, con il quale si avviava il procedimento con il quale si invitava la Sirim a provvedere alla restituzione dei terreni e al ripristino dei luoghi.

"Il contratto di cui si discute è stato stipulato da ben 12 anni e il programma negoziale presupponeva la realizzazione dell'isola ecologica in tempo breve [...] Il termine di efficacia temporale del contratto, di quarant'anni, inizia a decorrere dalla messa in esercizio dell'isola ecologica e anche il pagamento del canone è dovuto a tale data.

Banner

Lo scorrere del tempo senza che sia stata avviata la realizzazione dell'isola ecologica, nonché l'emersione dell'esistenza di usi civici gravanti sul terreno oggetto della convenzione, pregiudica la realizzazione del programma negoziale ed elide l'interesse del Comune di Borgia alla sua attuazione", scrive il Tar. "Né si può imputare all'amministrazione convenuta la responsabilità per la sopraggiunta impossibilità della prestazione", continua la sentenza. 

 

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner