A Girifalco il sindaco limita la circolazione su Corso Garibaldi, per FI e PD è un "atto illegittimo”

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images A Girifalco il sindaco limita la circolazione su Corso Garibaldi, per FI e PD è un "atto illegittimo”

FI e PD segnalano l’illegittima emanazione di ordinanza sindacale n.35/24 del 01.10.2024 del Comune di Girifalco, inerente alla riapertura di Corso Garibaldi. e si appellano al Prefetto, ai CC e alla Provincia

  10 ottobre 2024 10:13

di MASSIMO PINNA

Un’ordinanza del sindaco Pietrantonio Cristofaro, "illegittima". La n. 35 del  01/10/2024. E’ quanto sostengono FI e PD, con i consiglieri comunali Carolina Scicchitano, Elisabetta Ferraina, Teresa Signorello e Mario Deonofrio. Che si appellano al prefetto di Catanzaro, ai Carabinieri di Girifalco, e alla Provincia, proprietaria del tratto di strada al centro del caso. Avvisando fin da ora, “sempre invocando un accesso prefettizio ex art.141 TUEL, si chiede di voler adottare i dovuti provvedimenti di tutela della sicurezza pubblica, previsti dalla legislazione vigente, pure anticipandoVi che tali problematiche saranno riprese - si legge nella nota in sede ministeriale”. Insomma, il caso finirà a Roma.

Banner

“Siamo di fronte – affermano – all’ennesimo atto inopportuno emanato dal Sindaco del Comune di Girifalco”. Infatti, “trattasi di ordinanza emessa ai sensi dell’art.7 del codice della strada, finalizzata alla regolamentazione della circolazione stradale e tale tipo di provvedimento è di esclusiva competenza degli uffici preposti (viabilità e/o polizia locale). Invero, i precedenti atti di chiusura del transito su questa area sono stati emanati dal responsabile dell’ufficio di Polizia Locale”.

Banner

Secondo FI e PD, “in un chiaro momento di inquietudine, il Sindaco, sconoscendo la disciplina degli artt. 50 ss. del TUEL, si è arrogato l’onere di disporre divieti e limiti di circolazione all’intera cittadinanza, secondo una “espressa volontà dell’Amministrazione Comunale” di cui solo egli ne èl custode, dato che non è avallato da alcun atto di Giunta Comunale o di Consiglio Comunale. La salvaguardia del centro storico, buttata in motivazione come frase di stile, non ha pertinenza rispetto alla evidente lesione del diritto di libera circolazione dei cittadini nel perimetro urbano e su una rete di proprietà della Provincia”.

Banner

Il tratto in questione non ha mai avuto caratteristiche monumentali o storiche, lo sanno bene i tecnici della Provincia, ma è sempre stato indispensabile per far garantire a migliaia di persone la fruizione dei servizi di collegamento con importanti uffici (Chiesa patronale, Municipio, ex OPP, Liceo Scientifico, Orto Botanico) oltre che essenziale per il transito di chi proviene o si reca verso altri paesi limitrofi.

“Falsa – aggiungono - è la necessità rappresentata in ordinanza “di dover garantire il transito in condizioni di sicurezza”, giacchè nulla è stato fatto per consentire la fruizione del tratto stradale in questione alla comunità; anzi l’unica vera preoccupazione è vietare il passaggio di mezzi che sicuramente causerebbero danno alle inadeguate piastrelle ivi apposte (giusto ieri mattina sono stati effettuali interventi di ripristino dei sanpietrini), a scapito di chi invece deve attraversare la strada per necessità, spesso vitali; inoltre, sempre facendo riferimento alla sicurezza, l’installazione di alcuni paletti potrebbero rivelarsi pericolosi per i bambini e non solo”.

Ecco i motivi di illegittimità che secondo le opposizioni inficiano l’atto del sindaco.
“1) l’ordine del Sindaco contrasta con la regola ex art. 7 cds che assegna specifiche competenze agli organi di gestione dell’ente (vedi pure circolare ministero Infrastrutture e Trasporti n.16742 del 22.02.2010); 2) un provvedimento che limita il traffico dal 24 settembre c.a. non può essere datato il 01 ottobre c.a. e pubblicato il successivo 3 ottobre, con effetto retroattivo; 3) evidente violazione delle prescrizioni disposte dall’Ente proprietario (Provincia) sin dalla presentazione dell’elaborato progettuale. La Provincia non ha mai autorizzato una circolazione limitata ai mezzi con massa (si dice massa e non peso) inferiore a 2,5 tonnellate ed anzi ha sollecitato il Comune a garantire tutti i servizi e collegamenti, necessari per i cittadini i quali sicuramente non potranno raggiungere il centro del paese con autobus di linea, che non vi transitano, nonostante non esista apposita ordinanza motivata; 4) l’ordinanza in oggetto individua il percorso alternativo, su cui deviare i veicoli con massa superiore a t.2,5, fuori dal perimetro urbano, su due strade provinciali, di cui una fortemente dissestata, così violando le prescrizioni imposte dalla provincia che, a questo punto rinuncia al proprio diritto di gestione della rete stradale all’interno del Comune, privando i cittadini di un sevizio essenziale, solo per garantire “il bello” soggettivamente individuato dal Sindaco (affiancato dai due responsabili che sottoscrivono il documento). E si badi che per motivi di sicurezza, solo il Prefetto potrebbe disporre deviazioni di tal genere; 5) anche i divieti di sosta sono prescrizioni che, in quanto atti autoritativi necessitano di motivazione e istruttoria preventiva da parte dell’ufficio dipolizia locale, deputato all’adozione dell’atto amministrativo finale. Ma ciò sembra superato; 6) da ultimo, ma per gravità è primo, dopo tanti sopralluoghi effettuati dalle varie istituzioni territoriali, nessuno si avvede che il tracciato oggi percorso dalle automobili e dai pedoni (inibito al resto degli utenti) non è segnato! Il comune disciplina la circolazione su un tracciato stradale immaginario, disegnato da alcuni dispositivi retroriflettenti “integrativi dei segnali orizzontali” che non esistono. L’area (perché strada non è) è aperta al transito con dispositivi apposti in violazione dell’art.153 disposizioni di attuazione al CDS e non esistono strisce pedonali per i pedoni (i quali sovente inciampano su detti dispositivi) o corsie che possano far capire cosa sia una carreggiata. Tutto ciò, nell’era moderna accade sotto lo sguardo (dispiace dirlo) poco vigile della poliza locale e delle forze dell’ordine che vi transitano giornalmente”.

“A questo punto, sempre invocando un accesso prefettizio ex art.141 TUEL, si chiede di voler adottare i dovuti provvedimenti di tutela della sicurezza pubblica, previsti dalla legislazione vigente, pure anticipandoVi che tali problematiche saranno riprese – concludono - in sede ministeriale”.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner