Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, con sentenza 2195/2024 (Presidente Dott. Palma, Rel. Ianni) pubblicata pochi giorni fa ha disposto l’affido “super” esclusivo di una bambina alla madre, su ricorso di quest’ultima, difesa dall’Avv. Maria Aloi del Foro di Catanzaro.
La ricorrente, madre single di una bambina nata da precedente relazione more uxorio, sosteneva in giudizio l’inidoneità del padre ad esercitare la responsabilità genitoriale, per motivazioni afferenti alla sua sfera individuale che si ripercuotevano nell’ambito della famiglia di fatto poi dissoltasi e che ancora permanevano.
Si legge nella sentenza: “Benché, infatti, l’affido condiviso dei minori rappresenti la regola nel nostro ordinamento e una pronuncia di affido esclusivo esiga una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. 6535/2019; Cass. 24528/2010; Cass. 16593/2008), tali presupposti appaiono sussistenti nel caso di specie”.
Per il Tribunale bruzio da un lato risulta evidente “l’inidoneità educativa” del padre, mentre dall’altro lato: “nessun dubbio, di contro, può sussistere sull’idoneità educativa della ricorrente, di fatto trovatasi da sola a gestire la bambina per carenze ascrivibili all’altro genitore”.
In più, i giudici cosentini hanno ritenuto sussistenti “i presupposti per le ulteriori misure limitative di cui all’art. 337 quater c.c. (affido c.d. super esclusivo o rafforzato), con attribuzione alla ricorrente del potere di assumere le decisioni di maggiore interesse in favore della minore, alla luce della più volte ribadita inidoneità” del padre, disponendo la concentrazione in capo alla madre di tutte le facoltà decisionali riferite alla figlia, anche di maggiore interesse.
Soddisfatta per il risultato l’Avv. Aloi secondo la quale: “Il giudice di merito ha affermato la peculiarità di una vicenda che ha portato al riconoscimento del diritto di una madre a crescere a pieno la figlia minore con una prospettiva valoriale e sociale retta e solida, riconoscendo le gravi carenze dell’altro genitore alle quali il medesimo non ha ritenuto, nemmeno in corso di causa, di supplire, dimostrandosi inidoneo al ruolo genitoriale, per come relazionato anche dal Servizio Sociale di Cosenza. L’affido (realmente) condiviso dovrebbe essere giustamente la norma, ma, purtroppo, a volte, non corrisponde, come in questo caso, al miglior interesse del minore, baluardo del diritto di famiglia”.
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