
l Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, accogliendo le richieste dell’avvocato Vitaliano Leone ha pronunciato, in data 20.1.2026, sentenza di assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” nei confronti di S.L., imputato per il reato di cui all’art. 20 della legge n. 110/1975, relativo alla presunta omessa e negligente custodia di armi legalmente detenute, che l’imputato conservava in un armadio, in un puff e sotto il letto.
Il procedimento penale aveva ad oggetto la detenzione, regolarmente denunciata, delle seguenti armi e munizioni:
una carabina Browning BAR LT Tracker HL Fluted calibro .30-06;
un fucile semiautomatico Breda calibro 12;
una canna di ricambio per fucile semiautomatico Breda calibro 12;
una pistola scacciacani marca Bruni, mod. 92, oltre a munizionamento di vario calibro.
Con decisione depositata all’esito del dibattimento, il Giudice ha escluso la sussistenza di profili di responsabilità penale, ritenendo che la condotta contestata non integrasse una violazione degli obblighi di diligenza richiesti dalla normativa, in assenza di qualsiasi concreto pericolo per la sicurezza pubblica
In particolare, la sentenza ha accertato che le armi erano non immediatamente utilizzabili, non pronte allo sparo, non visibili, e custodite all’interno dell’abitazione dell’imputato, in un contesto privo di soggetti terzi che potessero accedervi illegittimamente. Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mera assenza di sistemi di custodia particolarmente sofisticati non è di per sé sufficiente a fondare responsabilità penale, ove non emerga un rischio concreto di impossessamento o uso improprio.
In conseguenza dell’assoluzione, il Giudice ha disposto la restituzione all’avente diritto di tutte le armi e munizioni legittimamente detenute, con la sola confisca e distruzione della pistola scacciacani, come previsto dalla normativa speciale di settore.
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