Assunzione 'nominativa' al CNR, prescrizione e 'no' colpa grave: respinto il ricorso contro Quattrone

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Aldo Quattrone

La sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione nei confronti di Aldo Quattrone e in piccola parte l'assenza di colpa grave dell'ex rettore UMG e dell'ex dg del CNR per la stabilizzazione di un dirigente ricercatore il cui contratto era stato dichiarato nullo

  22 ottobre 2024 19:17

La Corte dei Conti ha 'scagionato' il prof. Aldo Quattrone (difeso dall’avvocato Alfredo Gualtieri) e l'ex direttore generale del CNR Fabrizio Tuzi dall'accusa di danno erariale per l'assunzione nominativa di un ricercatore.

I fatti originari, risalenti a circa quindici anni fa, si concentrano sulla stabilizzazione di Pier Luigi Lanza all'Istituto di Scienze Neurologiche del CNR a Mangone (CS) risalente al febbraio 2010, quando Aldo Quattrone ne risultava direttore. La vicenda è in parte paradossale. Lo stesso Lanza aveva adito il Tribunale del Lavoro per vedersi riconoscere a posteriori una retribuzione maggiore (per anzianità pregressa di cinque anni). Tuttavia, il suo ricorso non solo è stato respinto in due gradi di giudizio ma addirittura, in Appello, il suo contratto con il CNR è stato dichiarato nullo "per violazione delle norme imperative concernenti l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche", essendo la fattispecie espressamente "riservata alla stabilizzazione del solo personale non dirigenziale". La sentenza è del 26 luglio 2018 ed è divenuta definitiva a febbraio 2019. 

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LA PRESCRIZIONE PER BUONA PARTE DELLA CONTESTAZIONE- Attenzione alle date perché saranno decisive nel giudizio erariale. Nonostante l'atto di citazione della Procura, il collegio della Corte dei Conti ha riconosciuto, per buona parte della contestazione (291.399,96 lordi, da ripartirsi nella misura del 70% a carico del prof. Quattrone e del 30% a carico del dg Tuzi) la mancanza di atti interruttivi della prescrizione. Infatti, nel dispositivo viene precisato che "ove anche si volesse ravvisare nella data della pubblicazione della sentenza il momento genetico del danno (ipotesi, comunque, non ravvisabile nel caso di specie), rispetto a tale data (26 luglio 2018) la notifica dell’invito a dedurre – primo atto interruttivo – risulta avvenuta il 27 luglio 2023, ossia oltre il quinquennio, seppur per un giorno". In realtà, per la Corte occorreva ulteriormente retrocedere il termine, ma in un caso o nell'altro è calata la mannaia della prescrizione. 

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NEL MERITO NON RICONOSCIUTA LA COLPA GRAVE- Rimarrebbe in piedi un termine residuo 'contestabile', ossia dal 27 luglio 2018 al 26 febbraio 2019. Ma anche nel merito, la Corte dei conti non ha ravvisato alcuna responsabilità erariale nei confronti di Quattrone e di Tuzi. Come si legge nella sentenza, l'assunzione del dirigente di ricerca è da "ritenersi compatibile con la fattispecie concreta che sono stati chiamati a gestire. In particolare, dalla documentazione allegata dai convenuti emerge che l’art. 15 del CCNL prevede espressamente le categorie di “ricercatori” e di “tecnologi” e, per quanto qui di
interesse, il profilo di “ricercatori” viene indicato come caratterizzato da un’omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati dirigente di ricerca, primo ricercatore e ricercatore.
In ragione di tale criterio guida espresso dal CCNL - si legge ancora - , e delle relative definizioni, devono essere letti i vari provvedimenti sui quali si è articolata la vicenda e si sono sviluppate le determinazioni dell’amministrazione". In estrema sintesi poiché la normativa applicabile è risultata piuttosto confusionaria per la Corte "non viene tanto in rilievo l’esistenza di una colpa, che non viene astrattamente esclusa, quanto il profilo della gravità quale grado minimo voluto dal legislatore per poter intestare alla condotta colposa la relativa responsabilità amministrativa", che in questo caso non è stata ravvisata. Inoltre, a favore dei due convenuti sono riconosciuti 3.151 euro ciascuno, da porsi a carico del CNR. (g.r.)

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