"Il 10 luglio del 2008, con delibera n°331, la Giunta Comunale di Catanzaro determinò i criteri e le norme per l’autorizzazione all’apertura, al trasferimento di sede ed all’ampliamento di medie strutture di vendita, in applicazione dell’allora normativa vigente (non ho cognizione se la stessa, in questi 15 anni, ha subito modifiche o totale superamento) art. 8 del D.L/vo n°114/98, e della delibera del Consiglio Regionale 18 gennaio 2001, n°409, recante indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita in attuazione del D.L.vo n° 114/98 e della Legge regionale n° 17/99 art. 1, comma 2. Preso, inoltre, atto anche della delibera di Giunta Regionale n°238 del 20 marzo 2000.
Le suddette normative prevedevano o continuano a prevedere che il Comune emani i criteri per la concessione di autorizzazioni per lo svolgimento di attività commerciali di medie strutture di vendita.
In ossequio a quanto prescritto, l’allora Amministrazione Comunale di Catanzaro (15 anni fa) con delibera di Giunta Comunale, accolse la proposta del dirigente di settore “Attività Economiche” e approvò i criteri e le norme per l’autorizzazione all’apertura, al trasferimento di sede ed all’ampliamento di medie strutture di vendita.
Perché con una delibera di Giunta e non di Consiglio? Basta leggere il corpo della delibera 331, di cui riporto il punto 6 “VISTO il parere ministeriale n°506085 del 04.05.2001 secondo il quale la competenza ad emanare i criteri per le autorizzazioni per lo svolgimento del commercio al dettaglio in media struttura di vendita appartiene alla Giunta Comunale, anche in considerazione della normativa dettagliata emanata dalla regione Calabria e dalla programmazione regionale che si appalesa molto precisa ed esauriente…”, la Giunta di Catanzaro, le giunte in Italia, erano nel pieno diritto e obbligo di deliberare nella fattispecie.
In questi 15anni i Consigli Comunali che si sono succeduti, le associazioni di comparto, singoli consiglieri comunali, operatori di commercio, cittadini interessati non hanno mai posto problemi di legittimità della delibera 331, ma neanche nel merito.
Richiamo l’attenzione che alla delibera 331 del 10 luglio 2008 sono allegati riferimenti e note esplicativi, che non farebbe male conoscere.
Quanto precisato in questa mia nota stampa, concerne una informazione sulla legittimità dell’atto amministrativo in narrazione.
Altre, invece, possono essere le questioni afferenti la sostanza delle scelte concrete, criteri e norme, contenuti in delibera, che restano in ossequio, non poteva essere diversamente, ai dettami legislativi, anche regionali, alle delibere regionali, e ad ogni circolare esplicativa, vedi Ministero competente. Infatti l’attuale Amministrazione Comunale ha, in ogni caso, il diritto, nel rispetto della normativa, di procedere, se lo ritiene necessario, a una rivisitazione dei criteri e delle norme stabiliti dalla delibera 331, (15 anni sono tanti) determinandone il superamento di quelle parti che il tempo, eventualmente, ha reso superate, ma non c’è, assolutamente, possibilità di accogliere la erronea richiesta di annullamento della delibera 331/2008 per illegittimità, la delibera è legittima, avanzata dai Consiglieri Comunali di Catanzaro del gruppo “Azione”".
Lo scrive, in una nota, Sabatino Nicola Ventura, già Assessore Comunale a Catanzaro.
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