Avvocati e maestri di sci, Conidi Ridola: "Ma perché proprio lo sci?"

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  16 agosto 2026 09:42

Di M. CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

Avvocati e maestri di sci: è arrivato il via libera alla doppia professione. Lo ha riportato Il Dubbio l’11 agosto 2026, dando conto della novità introdotta dalla riforma dell’ordinamento forense. Bene. Ma viene spontanea una domanda: perché proprio lo sci?
L’avvocato può scivolare, dunque, ma non può saltare? Può insegnare a sciare, ma non necessariamente correre, nuotare, andare in bicicletta o dedicarsi professionalmente ad un’altra disciplina sportiva?

Che cosa ha lo sci che gli altri sport non hanno E soprattutto: è davvero lo sport il problema? La domanda non vuole mettere in discussione la possibilità per l’avvocato di fare il maestro di sci. Al contrario. Se si apre questa porta, perché non aprirla anche ad altre attività che non compromettono l’indipendenza, l’autonomia e il decoro della professione?

L’avvocatura, del resto, non è più quella di una volta. Oggi un giovane avvocato, ma anche un professionista con molti anni di esperienza, deve confrontarsi con costi crescenti, concorrenza, trasformazioni tecnologiche, intelligenza artificiale, difficoltà nell’accesso alla giustizia e una remunerazione che non sempre cresce nella stessa misura delle responsabilità.
Persino il gratuito patrocinio, che dovrebbe essere uno strumento essenziale per garantire il diritto di difesa, si confronta con limiti reddituali, regole fiscali e problemi di sostenibilità economica per il professionista.

In altre parole, all’avvocato si chiede di essere sempre più competente, aggiornato, tecnologico, organizzato e competitivo. E allora, se gli si consente anche una seconda attività, perché stabilire che quella attività debba essere proprio lo sci?
Forse il punto non dovrebbe essere quale sport pratica l’avvocato, ma se quella seconda attività sia realmente capace di compromettere la sua indipendenza. E qui entra in gioco anche una riflessione più ampia sull’associazionismo.

L’avvocato può partecipare alla vita di associazioni, circoli, club e realtà organizzate. Può avere una vita sociale, culturale e sportiva. Può appartenere a strutture associative anche molto articolate, purché non si determini una situazione incompatibile con i suoi doveri professionali.

E allora perché dovrebbe essere problematico svolgere personalmente un’attività sportiva? Perché un conto è appartenere ad un’associazione e un altro è esercitare una professione sportiva? Certamente. Ma proprio per questo occorre individuare il concreto elemento di incompatibilità, non fermarsi alla semplice esistenza di una seconda attività.

Anche quando si parla di appartenenze associative particolarmente strutturate, il tema giuridico non può essere affrontato con generalizzazioni: ciò che rileva è la concreta incidenza sull’autonomia e sull’indipendenza dell’avvocato e il rispetto degli obblighi previsti dall’ordinamento e dalla deontologia. Allora torniamo alla pista da sci.

Se un avvocato può mettere gli sci ai piedi, insegnare a sciare e, contemporaneamente, continuare a essere indipendente nell’esercizio della professione, perché non dovrebbe poter fare altrettanto con un’altra disciplina sportiva?
Perché non un allenatore? Perché non un istruttore? Perché non un personal trainer qualificato? Non sto dicendo che oggi tutte queste attività siano automaticamente compatibili con la professione forense. Sto dicendo qualcosa di diverso: se la ragione dell’incompatibilità è proteggere l’indipendenza dell’avvocato, bisogna spiegare quale concreto pericolo per quell’indipendenza derivi dall’attività sportiva.

Altrimenti rischiamo di costruire un sistema nel quale l’avvocato può fare una cosa, ma non un’altra, senza che sia chiaro perché.
E forse è proprio questo il momento di ripensare il concetto stesso di incompatibilità. Non per consentire all’avvocato di fare qualsiasi cosa. Le incompatibilità hanno una funzione e vanno mantenute quando esiste un effettivo conflitto di interessi o un concreto rischio di condizionamento. Ma il mondo professionale è cambiato. E anche l’avvocato deve poter vivere nel mondo reale. Se una seconda attività non compromette la toga, perché dovrebbe essere la toga a impedirla?
L’avvocato può scivolare sulla neve. Ma perché non dovrebbe poter correre, saltare, nuotare o allenare? Forse la vera domanda non è perché l’avvocato possa fare il maestro di sci. La vera domanda è: perché, se lo sci non mette in pericolo l’indipendenza della toga, dovrebbero farlo gli altri sport?

E forse, dietro questa apparentemente curiosa novità, c’è una questione molto più seria: un’avvocatura moderna non dovrebbe avere paura delle nuove professionalità. Dovrebbe avere paura soltanto di ciò che ne compromette davvero l’indipendenza.

*Avvocato