"L'Inps rende disponibili gli esiti delle domande dei bonus da 600 euro e le motivazioni di quelli considerati negativi. Con il messaggio n. 2263/20, l'Istituto fornisce chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte per il bonus di 600 euro, previsto come indennità all'emergenza Covid-19 ai sensi del D.L. n. 18/20 e dei relativi riesami per il mese di marzo 2020. Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito dell'Istituto denominata Servizio “Indennità 600 euro” (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce “Esiti”". E' quanto si legge in una nota stampa della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
"Se l'istanza è stata respinta è consentito proporre una richiesta di riesame, - prosegue la nota - che permetta di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria (circolare n. 49/20). É previsto un termine di 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva) per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto nulla, la domanda deve intendersi respinta. Per gli operai agricoli è stato inviato un preavviso di reiezione per consentire di segnalare le informazioni per riesaminare l’istanza".
"L'Istituto comunica inoltre che attraverso la funzione "Visualizza Esiti" il soggetto titolare del Pin attraverso il quale è stata presentata domanda potrà variare l'Iban o rinunciare in modo definitivo al pagamento del bonus. I motivi di reiezione per i quali non è possibile erogare l’indennità sono: titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020; percezione del Reddito/Pensione di Cittadinanza nel mese di marzo 2020; titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito; assenza dell’iscrizione alle gestioni Autonome, ove richiesta; assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo; assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell’appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali; assenza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali; assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nel 2019 per gli operari agricoli a tempo determinato. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro" conclude la nota della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
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