Botricello, sequestro da quasi 3 milioni di euro respinto: il Tribunale dà ragione alla Fondazione UALSI ETS

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Rigettata integralmente la richiesta cautelare proposta da MTM S.r.l. nei confronti della Fondazione UALSI ETS. La difesa dell’ente, affidata all’Avv. Frank Mario Santacroce

  17 luglio 2026 10:19

Il Tribunale Ordinario di Catanzaro – Seconda Sezione Civile, con ordinanza del 17 luglio 2026, ha rigettato il ricorso per sequestro conservativo ante causam proposto dalla MTM S.r.l. nei confronti della Fondazione Unione Amici di Lourdes e Santuari Italiani – Fondazione UALSI ETS, pronunciando una decisione di particolare rilievo sotto il profilo cautelare e patrimoniale.

La società ricorrente, rappresentata dall’Avv. Massimiliano Carnovale, aveva chiesto al Tribunale di autorizzare il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili, crediti e somme della Fondazione fino alla concorrenza di un credito di circa 2.970.000 euro, oltre interessi e spese, sostenendo l’esistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora nell’ambito di una complessa vicenda relativa a lavori edili e impiantistici eseguiti presso il complesso immobiliare della Fondazione sito in Botricello.

La Fondazione UALSI ETS, difesa dall’Avv. Frank Mario Santacroce, si è costituita contestando integralmente la fondatezza della domanda cautelare. La difesa ha evidenziato, tra l’altro, l’assenza di un credito certo, liquido ed esigibile, la presenza di note di credito che avevano integralmente stornato le fatture poste a fondamento della pretesa, la specifica clausola contrattuale di manleva, la solidità patrimoniale della Fondazione e l’inesistenza di qualsiasi comportamento volto a disperdere o sottrarre il proprio patrimonio.

Il giudice, dott.ssa Ottavia Urto, ha ritenuto insussistente il requisito del “periculum in mora”, elemento indispensabile per concedere il sequestro conservativo ai sensi dell’art. 671 c.p.c.

Nell’ordinanza il Tribunale ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza: il semplice inadempimento contrattuale non è sufficiente a giustificare una misura cautelare così incisiva, essendo necessaria la prova concreta di un imminente pericolo di dispersione o depauperamento del patrimonio del debitore.

Secondo il giudice, la società ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare né un’effettiva insufficienza patrimoniale della Fondazione né l’esistenza di condotte distrattive o dispositive tali da mettere in pericolo la futura soddisfazione del credito. Al contrario, è stato osservato che il patrimonio della Fondazione non risultava adeguatamente contestato sotto il profilo della sua consistenza e che il mero inadempimento dedotto non poteva essere automaticamente trasformato in prova del pericolo richiesto dalla legge.

Proprio per tale ragione, il Tribunale ha ritenuto assorbita ogni ulteriore valutazione sul fumus boni iuris, respingendo integralmente il ricorso cautelare.

La decisione assume una notevole importanza pratica perché evita il congelamento del patrimonio della Fondazione, che avrebbe potuto incidere sulla gestione delle attività istituzionali e assistenziali dell’ente. Il rigetto del sequestro conserva quindi la piena disponibilità dei beni e delle risorse della Fondazione, rinviando ogni eventuale accertamento sulla fondatezza delle reciproche pretese al futuro giudizio di merito, senza l’applicazione di una misura cautelare che il Tribunale ha ritenuto priva dei presupposti richiesti dalla legge.


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