Catanzaro, Praticò replica a Donato sui dirigenti: "Procedure legittime e opportune"

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Ezio Praticò
  17 febbraio 2022 14:41

 “Mi trovo costretto a intervenire per ristabilire la verità dopo l’intervento del candidato a sindaco Valerio Donato. Non è accettabile, perché gratuito e ingiustificato, l’attacco rivolto all’amministrazione in carica, e al sindaco Abramo, in merito alla trasparenza dei propri atti. In particolare, è doveroso sottolineare come la durata triennale del contratto del dirigente all’Ambiente, come evidenziato da apposita determina dirigenziale del settore Personale, sia assolutamente legittima".

Lo scrive l'assessore al personale al Comune di Catanzaro Ezio Praticò replicando a Valerio Donato

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"È stata infatti la Corte di Cassazione che ha valorizzato, nel tempo, l’applicabilità e la prevalenza delle disposizioni del Testo unico sul pubblico impiego rispetto a quelle previste dal TUEL e, inoltre, a stabilire il principio di diritto per cui, in tema di affidamento negli enti locali di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione, si applica l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 (TUPI), secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque".

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"Interpretazione confermata e ripresa in diverse recenti sentenze della Corte dei Conti e anche dalla Corte di Cassazione nelle note sentenze in cui è stata acclarata l’illegittimità costituzionale di meccanismi di “spoils system”, riferiti a incarichi dirigenziali che comportano l’esercizio di compiti di gestione e conferiti in ragione di una fiduciarietà contraddistinta dalle competenze tecno-professionali possedute dall’incaricato e non certamente dall’appartenenza politica. Il rispetto del termine minimo di durata dell’incarico dirigenziale, anche nell’ipotesi di cessazione del mandato, non è dunque rimesso alla valutazione del sindaco, bensì è un limite imposto dalla legge proprio a garanzia del buon funzionamento della pubblica amministrazione. Tanto che il settore Personale, con la determina in questione, ha sottolineato come “non può non applicarsi la previsione della durata minima di tre anni di cui all’art. 19 comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001. Quanto all’opportunità, vale la pena ribadire non solo le competenze del dirigente in questione, fra i più esperti professionisti in materia, ma anche la necessità di non depauperare un apparato amministrativo e burocratico che non può prescindere da determinate figure dirigenziali. Se i settori ragionassero come vorrebbe Donato, l’attività comunale negli ultimi mesi di un’amministrazione dovrebbe essere completamente paralizzata. Ma in questo modo si bloccherebbe una città”.

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