
Il Tribunale di Paola, Sezione Penale Monocratica, in persona del Giudice Maria Grazia Bellomusto, ha assolto G.A., cetrarese, detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Paola, con formula piena “perché il fatto non sussiste”, in relazione al reato di guida senza patente aggravato dalla presunta “recidiva nel biennio” ex art. 116, commi 15 e 17, Codice della Strada.
L'imputato, il 9 ottobre 2022, in ore serali, mentre era alla guida di un'autovettura, era stato fermato da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Cetraro Marina, in Località Sottocastello di Cetraro; all'esito degli accertamenti, i militari, gli contestarono di essersi posto alla guida pur essendo sprovvisto della patente di guida perchè mai conseguita, reiterando tale condotta nel biennio (il 7 novembre 2021, il 16 marzo 2022 ed il 24 giugno 2022), sequestrando nella circostanza anche il veicolo intestato a G.P., di Acquappesa, parente dell'imputato (anch'esso denunciato in stato di libertà per aver consentito la guida a persona non munita di patente e per il quale però non si è neppure proceduto).
Concluse le indagini preliminari, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Paola Mariolina Bannò, esercitava l'azione penale nei confronti di G.A., citandolo direttamente a giudizio innanzi al Tribunale di Paola per rispondere del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. La difesa, rappresentata dall'Avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, munita di procura speciale, in sede di udienza predibattimentale, chiedeva la definizione del giudizio con rito abbreviato allo stato degli atti, producendo documentazione.
Il Pubblico Ministero Pierfrancesco Molinari, aveva concluso per la condanna dell’imputato al minimo edittale della pena. Il difensore ha invece insistito per l’assoluzione nel merito, sostenendo che mancava la prova di un elemento costitutivo del reato: la definitività delle pregresse violazioni amministrative contestate all’imputato evidenziando che la mera produzione dei verbali di contestazione redatti dai Carabinieri, privi di valida notifica e di definitivo accertamento amministrativo, non fosse sufficiente ad integrare la "recidiva nel biennio", che costituisce il presupposto imprescindibile per la rilevanza penale della condotta, rappresentando che il Tribunale di Paola, in diversa composizione, aveva già assolto l'imputato altre tre volte per le medesime ragioni.
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Paola, ha disatteso la richiesta di condanna invocata in udienza dalla locale Procura della Repubblica e, condividendo la linea difensiva, ha assolto l'imputato G.A. perchè il fatto non sussiste. La sentenza, che si pone in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e con precedenti conformi dello stesso Tribunale di Paola, sarà resa nota entro novanta giorni.
L’Avv. Quintieri esprime soddisfazione per l’esito del giudizio, che riafferma il principio secondo cui l’onere della prova sugli elementi costitutivi del reato grava interamente sul Pubblico Ministero e non può essere surrogato da mere presunzioni o da atti amministrativi non definitivi. Senza prova certa, non può esserci condanna.
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