Rinascita Scott, la difesa di Cichello chiede nullità del processo: “Violato diritto presenza in aula”

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  16 novembre 2025 20:11

Nel procedimento d’appello del maxi–processo “Rinascita Scott”, attualmente in corso davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro, sezione penale, i difensori dell’imputato Domenico Cichello, gli avvocati Pietro Chiodo e Marco Gemelli, hanno illustrato una lunga arringa difensiva contestando radicalmente il quadro accusatorio posto alla base della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Vibo Valentia. Nel corso dell’intervento, durato oltre quattro ore, la difesa ha sostenuto che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia coinvolti sarebbero affette da gravi contraddizioni e da elementi di inattendibilità tali da privare di fondamento l’impianto accusatorio relativo alla presunta partecipazione di Cichello alla ’ndrina di Zungri.

Secondo quanto esposto in udienza, le versioni fornite dai collaboratori Mantella, Servello e Mancuso Emanuele risulterebbero incompatibili con dati temporali e documentali acquisiti agli atti. Gli avvocati hanno rilevato, ad esempio, che il collaboratore Mantella avrebbe attribuito a Cichello una frequentazione con Giuseppe Antonio Accorinti in periodi in cui quest’ultimo si trovava detenuto in regime intramurario, circostanza confermata dalla documentazione carceraria riferita agli anni 2000, 2003–2008, nonché all’intero arco temporale compreso tra il 2001 e il 2011. La difesa ha richiamato anche la contraddizione tra quanto lo stesso Mantella avrebbe dichiarato nel processo “Rinascita Scott”, negando di conoscere l’eventuale possesso da parte di Cichello di doti di ’ndrangheta, e quanto riferito un anno dopo nel processo “Maestrale–Carthago”, dove avrebbe attribuito all’imputato doti quali lo “sgarro” o la “camorra”.

Gli avvocati Chiodo e Gemelli hanno ricordato che il loro assistito, in più occasioni, avrebbe presentato denunce contro il collaboratore Mantella, ritenendo mendaci e calunniose alcune sue propalazioni, in particolare quelle relative a presunte attività di protezione svolte da Cichello durante una supposta latitanza di Accorinti, periodo che risulterebbe invece interamente coincidente con la sua detenzione carceraria. Alla luce di tali elementi, la difesa ha sostenuto che il comportamento dei collaboratori chiamati in causa sarebbe tale da giustificare la revoca del programma di protezione loro concesso e la valutazione da parte della Procura dell’eventuale configurabilità del reato di calunnia.

Nel comunicato, la difesa esprime inoltre il proprio disappunto per il discredito che tali dichiarazioni avrebbero provocato nei confronti di Domenico Cichello, descritto come un imprenditore che ha sempre improntato la propria vita all’onestà e al lavoro e che, nonostante la lunga vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto da oltre vent’anni, continua a confidare negli strumenti della giustizia.

Gli avvocati hanno infine sollevato, come già avvenuto in più udienze, l’eccezione di nullità delle udienze del processo d’appello e dell’intero procedimento, lamentando la mancata partecipazione personale del loro assistito. Cichello, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso il comune di Mortara, in provincia di Pavia, sarebbe stato ammesso esclusivamente al collegamento in videoconferenza dalla casa circondariale di Vigevano o da quella di Monza, un regime che, secondo la difesa, sarebbe previsto per imputati detenuti in istituto penitenziario e non per soggetti in misura cautelare meno afflittiva. Tale limitazione, secondo i legali, contrasterebbe con il diritto fondamentale dell’imputato a presenziare personalmente al processo. A sostegno della loro posizione è stata richiamata la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II penale, n. 22113/2025, che qualifica la partecipazione diretta come elemento essenziale del giusto processo, la cui violazione compromette irrimediabilmente la validità degli atti compiuti in assenza dell’imputato, salvo che la sua mancata comparizione sia frutto di una scelta libera e consapevole.

La difesa attende ora le determinazioni della Corte sulle eccezioni formulate e sulle questioni sollevate nel corso dell’arringa.


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