Collaboratori di giustizia, Conidi Ridola: "Il permesso premio non è una pratica dell'avvocato"

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  02 settembre 2026 09:56

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

Per l’ennesima volta una persona si è rivolta a me dicendomi: “Per il permesso ho già un avvocato, che pago a parte,(quasi sempre del Foro di Roma) ma non mi sta facendo ottenere il permesso”.

È una frase che dovrebbe far riflettere.

Perché dietro questa affermazione c’è, prima ancora che un problema professionale, un problema di informazione del collaboratore di giustizia, che spesso non sa distinguere ciò che rientra nell’attività difensiva da ciò che appartiene, invece, alla procedura penitenziaria.

Il permesso premio non è un’attività difensiva in senso proprio. Non è l’avvocato che “fa ottenere” il permesso.

Per il detenuto, il procedimento si fonda sulla sua condotta intramuraria, sul percorso trattamentale, sulle valutazioni dell’Amministrazione penitenziaria e sugli ulteriori presupposti previsti dalla legge. Per il collaboratore sottoposto a protezione, entrano inoltre in gioco le valutazioni e le relazioni degli organismi competenti, secondo la particolare disciplina prevista dalla legge n. 82/1991.

Il difensore può certamente predisporre l’istanza, assistere il proprio assistito, verificare la posizione e lo stato della procedura e intervenire laddove vi sia un provvedimento da contestare. Ma altra cosa è trasformare questa possibilità in una sorta di attività esclusiva, remunerata separatamente, sulla quale addirittura si pretende di garantire il buon esito.

Lo stato del procedimento, peraltro, può essere verificato dal difensore attraverso gli strumenti telematici disponibili, senza che ciò trasformi il permesso premio in una “pratica personale” dell’avvocato.

E qui nasce il problema.

Quando a un collaboratore viene detto, in sostanza, “per il permesso devi avere me”, e per questo gli viene richiesto un ulteriore compenso o gli viene prospettata la necessità di conferire il mandato anche per altri procedimenti, non siamo più davanti a una semplice assistenza professionale.

Siamo davanti a una distorsione della corretta percezione del ruolo del difensore, che può diventare particolarmente grave quando il destinatario è una persona che, proprio per la sua condizione, non conosce nel dettaglio il funzionamento della magistratura di sorveglianza e dell’Amministrazione penitenziaria.

Il permesso premio non lo concede l’avvocato.

Lo concede l’autorità competente quando ricorrono i presupposti di legge.

E c’è un altro equivoco che deve essere definitivamente chiarito: per il permesso premio del collaboratore di giustizia non è necessario aver espiato un quarto della pena. L’art. 16-nonies della legge n. 82/1991, al comma 4, esclude espressamente il permesso premio dalla regola del quarto della pena. Su questo punto, peraltro, è intervenuta anche la Corte di cassazione, a seguito di un ricorso che ho personalmente proposto, affermando il principio che ho poi fatto valere nella vicenda concreta e sulla quale è stato poi letteralmente modificato il dettato normativo.

Non è quindi il tempo della pena, di per sé, a trasformare il permesso in una concessione dell’avvocato.

Sono altri i presupposti che devono essere verificati: condotta, percorso trattamentale, valutazione della pericolosità, relazione degli organismi competenti e tutti gli elementi richiesti dalla disciplina speciale.

La Cassazione, con la sentenza Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 45282, ha inoltre ricondotto la materia dei benefici dei collaboratori sottoposti a programma speciale di protezione nell’ambito della competenza della magistratura di sorveglianza di Roma, evidenziando il necessario coordinamento con gli organi della protezione.

È dunque un procedimento istituzionale, non una prestazione privata che l’avvocato possa vendere come garanzia di risultato.

L’avvocato può assistere. Non può garantire ciò che non dipende da lui.

E soprattutto un collaboratore di giustizia deve essere messo nella condizione di sapere che non deve cambiare difensore perché qualcuno gli promette un permesso premio.

Se il permesso ricorre nei presupposti di legge, deve essere valutato dagli organi competenti. Se viene negato illegittimamente, il difensore potrà esercitare tutte le proprie prerogative.

Ma confondere l’assistenza difensiva con la gestione personale del beneficio, facendola diventare una fonte autonoma di remunerazione o, peggio ancora, uno strumento per acquisire ulteriori incarichi, è una pratica che merita di essere guardata con estrema attenzione.

Questa attenzione è ancora più necessaria quando il difensore appartiene al foro di Roma. Non per introdurre uno spirito polemico né per generalizzare, ma perché, sulla base dell’esperienza maturata nel tempo, ho riscontrato con particolare frequenza proprio in quel contesto la tendenza a presentare la gestione dei permessi come una prestazione separata, quasi fosse una prerogativa personale dell’avvocato e "semplificata"perchè seguita da un professionista  del Foro romano.
È un fenomeno che deve essere evidenziato con chiarezza, proprio per tutelare il collaboratore e consentirgli di comprendere quali siano realmente i limiti e le responsabilità dell’attività difensiva.

Perché il collaboratore di giustizia non deve essere accalappiato attraverso ciò che gli si fa credere di poter ottenere.

Deve essere informato.

E la prima informazione da dargli è la più semplice: il permesso premio non lo “fa” ottenere l’avvocato.

*Avvocato