Commissari straordinari, procedure esecutive e altro: l'emendamento che proroga il Decreto Calabria (IL TESTO)

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images Commissari straordinari, procedure esecutive e altro: l'emendamento che proroga il Decreto Calabria (IL TESTO)

L'emendamento al Senato al Decreto Proroghe firmato da Claudio Lotito e che riguarda la sanità calabrese

  24 ottobre 2023 21:34

di GABRIELE RUBINO

Era nell'aria e di fatto non era stato escluso dallo stesso ministro della Salute Orazio Schillaci, poco dopo l'incontro dei giorni scorsi con il presidente Roberto Occhiuto. Adesso c'è il testo ufficiale: si va verso una nuova (l'ennesima) proroga del Decreto Calabria. 

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PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2024, I COMMISSARI STRAORDINARI CONFERMATI O MENO ENTRO 60 GIORNI DALLA LEGGE DI CONVERSIONE- E' quanto prevede un emendamento ( firmato da Claudio Lotito di Forza Italia) al Decreto 'Proroghe', che è all'esame della commissione Finanze e tesoro del Senato. La scadenza attuale del regime speciale per la sanità calabrese è fissata al 31 dicembre 2023, l'emendamento la estenderebbe a tutto il 2024. Un altro anno in cui di applicherebbe la disciplina in deroga sulle nomine dei commissari straordinari di Asp e aziende ospedaliere (ferma restando la possibilità di nominare i direttori generali). Al momento soltanto due aziende, l'Asp di Cosenza e di Reggio Calabria, hanno un direttore generale con un contratto triennale. Per l'Asp di Vibo Valentia, l'Annunziata di Crotone e il Gom di Reggio Calabria nei mesi scorsi è stato bandito l'avviso, ma la procedura non ha preso slancio. Per l'Asp di Catanzaro, per l'Asp di Crotone e per la 'Dulbecco' per direttore generale non c'è mai stato il bando. Senza dimenticare l'interim di Azienda zero, affidato a Vitaliano De Salazar. Come accaduto nelle precedenti proroghe, l'eventuale conferma dei commissari straordinari (così come una nuova nomina) deve essere esplicita e il termine stabilito dall'emendamento è "il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione". Il decreto 'Proroghe' è atteso sbarcare in Aula a Palazzo Madama la settimana del 7 novembre, dopodiché toccherà alla Camera. 

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STOP ALLA NORMA CHE BLOCCAVA LE PROCEDURE ESECUTIVE- Viene poi soppressa la norma che disponeva, fino al 31 dicembre 2025, il blocco delle procedure esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario regionale. Una norma frutto di 'una correzione' a seguito della bocciatura della versione originale da parte della Corte costituzionale. Nel testo dell'emendamento a firma Lotito si fa riferimento alla necessità di 'sminare' la minaccia della procedura d'infrazione avviata dall'Unione europea, probabilmente con l'ok dalla Cittadella. Infatti, la struttura commissariale si ritiene soddisfatta degli esiti della procedura di circolarizzazione e di quantificazione del debito e quindi il via libera alla procedure esecutive non dovrebbe creare particolari patemi.  

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CONVENZIONE CON AZIENDA ZERO O CON LA SUA PER GLI APPALTI, FORNITURE E SERVIZI CON CONSIP- Un'altra parte dell'emendamento riguarda la disciplina degli appalti, delle forniture e dei servizi 'centralizzati' messi a disposizione da Consip. La nuova norma prevede la possibilità di convenzione o con Azienda zero o con con la stazione unica appaltante della Regione Calabria. 

LA NORMA PER RENDERE PIU' FLESSIBILE LE SOMME NON RENDICONTATE- Infine, un'ultima norma che consente maggiore flessibilità nell'utilizzare le risorse non rendicontate al 31 dicembre per far fronte ai maggiori costi legati all'inflazione per i piani di riorganizzazione dell'assistenza dell'assistenza territoriale o dell'adeguamento successivi alla pandemia Covid-19. 

DI seguito il testo completo dell'emendamento firmato da Lotito.

 «1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

   1-ter. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è soppressa.

          1-quater. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, al primo periodo, le parole: "ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "o di Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, dalla Stazione Unica Appaltante della regione Calabria".

          1-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: "3-quater. Le risorse erogate alla regione Calabria negli anni 2020 e 2021, ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, possono essere utilizzate, a seguito della positiva conclusione della verifica effettuata dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 16, comma 8-novies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007.".»

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