"La specificità sostenuta dall’azienda ospedaliera resistente non trova riscontri oggettivi, ed il concorso per cinque dirigenti amministrativi da essa bandito risulta sostanzialmente del tutto identico a quello svoltosi presso l’azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, conclusosi con la formazione della graduatoria nella quale il ricorrente risulta utilmente inserito". Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Calabria ha accolto il ricorso di un idoneo in graduatoria all'Asp di Vibo Valentia contro l'indizione del concorso da parte dell'Annunziata.
In sostanza, il ricorrente chiedeva - in quanto idoneo - di essere assunto dall'azienda ospedaliera di Cosenza che nel frattempo aveva bandito un 'suo' concorso. Tuttavia è emerso che l'oggetto delle prove era sostanzialmente identico e, dunque, per il Tar le delibera dell'Annunziata risultano 'illegittime e da annullare'.
Nel dispositivo si legge ancora: "Sebbene secondo la giurisprudenza uno specifico obbligo di utilizzare una graduatoria ancora vigente risulti predicabile in caso di concorsi banditi dalla stessa amministrazione, rinvenendosi altrimenti una mera facoltà in tal senso, va detto che non risulta contestata fra le parti l’indicazione regionale di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie di concorsi banditi da altre aziende sanitarie rispetto all’indizione di nuovi concorsi". "Pertanto - afferma il Tar - , attesa l’insussistenza di ragioni ostative all’utilizzo della graduatoria concorsuale relativa a posti di dirigente amministrativo esistente presso l’azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, va detto che l’indizione di un nuovo concorso per l’assunzione di dirigenti amministrativi da parte dell’azienda ospedaliera resistente va subordinata alla verifica dell’effettiva impossibilità di attingere da detta graduatoria (ovvero da eventuali altre), non oggettivamente dedotta nel presente giudizio".
L'Annunziata di Cosenza è stata altresì condannata al pagamento di 4 mila euro. (g.r.)
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