Lo studio Legale Ciambrone & Mascaro, per conto di una candidata ad un concorso nella Regione Lazione, aveva impugnato il giudizio negativo della prova orale effettuata in data 08 agosto 2019 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di Dirigente delle professioni sanitarie ostetriche.
La delibera n. 1221 del 30 settembre 2019, pubblicata sul sito aziendale in data 11 ottobre 2019, di approvazione della graduatoria e presa atto dei verbali del suddetto concorso pubblico; i verbali tutti e dei relativi allegati nonché presunti criteri di valutazione stilati dalla Commissione esaminatrice; nonché tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali con la revoca e la riforma degli effetti pregiudizievoli prodotti.
Già con l’ordinanza del 2 dicembre 2019, pubblicata il 10.12.2019, il TAR Lazio accogliendo l’incidente di sospensione – poi confermato anche dal Consiglio di Stato che ha rigettato tutti gli appelli avversari – ha così statuito: “… ritenuto che il ricorso manifesti elementi di favorevole apprezzamento con particolare riguardo al III motivo, considerato che la prova orale del concorso pubblico deve essere svolta in aula aperta al pubblico, nonché agli altri candidati che desiderino assistervi, e che le domande devono essere estratte a sorte (in tal senso, da ultimo TAR Lazio III Quater, sent. 19 luglio 2019 n. 9693)”.
La Regione Lazio ha pubblicato sul B.U.R.L. n. 96 del 30 novembre 2017 e poi su G.U. quarta serie speciale n.5 del 16 gennaio 2018, l’Avviso del Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di Dirigente delle professioni sanitarie ostetriche.
In data 18 luglio 2019 è stata pubblicata, nella Sezione dell’Amministrazione Trasparente della ASL e nel box informativo telematico, la comunicazione della convocazione di tutte le prove e più precisamente prova scritta e pratica da svolgersi il 7 agosto 2019 rispettivamente alle ore 12.00 ed alle ore 15.30, prova orale da svolgersi il giorno successivo 8 agosto 2019 alle ore 9.00.
All’esito degli orali, la Commissione ha formulato un giudizio di inidoneità senza attribuzione di alcun punteggio nei confronti della ricorrente nostra patrocinata e difesa. A sostegno della domanda della ricorrente gli avvocati Ciambrone & Mascaro hanno articolato i seguenti motivi di diritto:
- “Violazione di legge in relazione in particolare all’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994. Difetto di istruttoria per mancata predeterminazione, alla prima riunione, da parte della Commissione, dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove scritte e orali”; - “Violazione di legge in relazione sia del Bando di gara, pubblicato sul B.U.R.L. n. 96 del 30.11.2017 e poi con G.U. quarta serie speciale n.5 del 16.01.2018, sia alla normativa in materia e in particolare del D.R.P. n. 487 del 1994 per mancato rispetto dei termini di 20 giorni per la fissazione delle prove scritta e il necessario preavviso di altri venti giorni per la fissazione della prova orale”; - “Violazione di legge in relazione sia del Bando di gara, pubblicato sul B.U.R.L. n. 96 del 30.11.2017 e poi con G.U. quarta serie speciale n.5 del 16.01.2018, sia alla normativa in materia e in particolare del D.R.P. n. 487 del 1994. Violazione della trasparenza e del buon andamento dell’amministrazione per mancata o inadeguata pubblicità delle modifiche alla composizione della Commissione giudicatrice di tutte le modifiche alle procedure di concorso, ivi compresa la predisposizione di un’unica domanda per le prove orali”;
- “Irregolarità nello svolgimento del concorso in particolare nella prova orale. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, in relazione alle modalità di andamento della prova orale. Violazione della segretezza della prova/diritto alla partecipazione della stessa”. Avverso tale ricorso si è costituita l'ASL Roma n.5, la Regione Lazio, tutti i controinteressati idonei e i vincitori. Il TAR Lazio con la sentenza n. 13542/2020, camera di consiglio del 24.11.2020 e con pubblicazione del 15.12.2020, ha accolto il ricorso della candidata! Preliminarmente il TAR Lazio, Sezione Terza Quater, ha rigettato tutte le eccezioni avversarie e poi ha motivato perchè il ricorso era meritevole di accoglimento totale. Si legge, fra l'altro, nella sentenza del TAR del Lazio: "Si osserva innanzitutto che l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, prevede espressamente che: “Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”. Nello stesso senso si pongono anche gli artt. 7, comma 5, e 16, comma 2, del D.P.R. 220/2011 che è chiara espressione dei suddetti principi. Invero, tali previsioni normative tutelano l’interesse qualificato di ciascun candidato a presenziare alle prove degli altri candidati, ivi compresa l’estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l’assenza di parzialità nei propri confronti. Il ricorso alle porte chiuse, consentendo l’entrata dei candidati uno per volta - come nel caso di specie - viene a violare di fatto i principi universalmente richiesti di trasparenza e buon andamento della P.A. Ancora, deve essere rilevato che entrambi i predetti D.P.R. prescrivono, altresì, che le domande in tale ambito sottoposte ai candidati debbano essere estratte a sorte (art. 12 comma 1 del DPR 487/1994 e art. 9 comma 4 del DPR 220/2001).
Il rispetto delle formalità prescritte dal sopra richiamato combinato disposto normativo deve, peraltro, al fine di superare le contestazioni mosse in ricorso, necessariamente essere attestato dall’amministrazione che espleta la procedura concorsuale, dandone atto nei relativi verbali. Orbene, nel caso in esame non solo dai verbali non emerge la circostanza dell’espletamento della prova orale in un contesto aperto al pubblico ed agli altri partecipanti alla selezione, ma la stessa è chiaramente esclusa dalla sottoposizione a tutti i candidati del medesimo – unico – quesito, fatto quest’ultimo pacifico ed incontestato."
Ed ancora: "Ne consegue che la prova orale non risulta essere stata svolta nel rispetto dei canoni prescritti dalle richiamate disposizioni normative così che la stessa deve ritenersi inficiata dai vizi dedotti da parte ricorrente. Identiche considerazioni valgono con riferimento alla sottoposizione a tutti i candidati della medesima domanda, in quanto contrastante con le indicate disposizioni normative". Ed infine: "Peraltro, non è credibile che con una sola domanda, uguale per tutti, possa essere seriamente valutata la conoscenza dei candidati relativamente a tutte le materie di concorso. In conclusione, per le ragioni sopra indicate, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati." Sancita l'illegittimità delle prove orali a porte chiuse e dell'unica domanda seppur estratta a sorte.
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