
Di M. CLAUDIA CONIDI RIDOLA *
La fine del mandato difensivo è uno di quei momenti in cui il diritto mostra, senza filtri, la distanza tra la norma e la sua applicazione. Sul piano teorico, il quadro è limpido: alla cessazione dell’incarico, l’avvocato è tenuto a restituire senza indugio tutta la documentazione relativa alla pratica. Sul piano concreto, invece, la restituzione dei documenti è spesso un evento raro, talvolta casuale, talaltra del tutto ignorato.
L’incipit è noto e condiviso: il Codice Deontologico Forense, all’art. 33, impone all’avvocato di consegnare al cliente – o al nuovo difensore – gli atti e i documenti inerenti al mandato, indipendentemente da ogni questione economica. È un obbligo che tutela il diritto di difesa, la continuità dell’assistenza legale e, in ultima analisi, la fiducia nel sistema. Nulla di più lineare. Nulla, però, di più disatteso.
Chi esercita la professione da tempo lo sa: chiedere i documenti a un collega al termine del mandato equivale spesso ad avviare una trattativa informale, quando non un vero braccio di ferro. Le risposte oscillano tra il silenzio, il rinvio sine die, la richiesta di saldo parcella come condizione implicita. Eppure, su questo punto, la norma è inequivoca: gli originali non possono essere trattenuti, mai. Non come strumento di pressione, non come ritorsione, non come “garanzia”.
Il problema non è la mancanza di regole, ma la loro debolezza applicativa. Gli esposti disciplinari, quando vengono presentati, si infrangono spesso contro una soglia di tolleranza elevata: se non si dimostra un pregiudizio concreto, attuale e grave per il cliente, la violazione resta confinata nell’alveo del conflitto privatistico. La conseguenza è paradossale: un obbligo deontologico formalmente stringente diventa, nei fatti, facoltativo.
La stessa ambiguità si riscontra nei rapporti tra colleghi. Il caso del sostituto processuale che, cessato il primo grado, assume direttamente il mandato in appello non è affatto teorico. Dal punto di vista strettamente giuridico, nulla vieta al cliente di conferire un nuovo incarico. Dal punto di vista deontologico, tuttavia, il silenzio verso il precedente difensore pone interrogativi seri sul dovere di lealtà e correttezza. Anche qui, la prassi disciplinare tende a rifugiarsi nella zona grigia: se non emergono condotte attive di captazione della clientela, tutto è lecito. O, quantomeno, tutto è archiviabile.
Il risultato è una deontologia a doppia velocità: rigorosa nelle enunciazioni, prudente – quando non rinunciataria – nelle conseguenze. Una deontologia che spesso interviene non per sanzionare violazioni evidenti, ma per dirimere conflitti personali o territoriali, brandendo articoli del Codice come strumenti di pressione piuttosto che come criteri di tutela dell’etica professionale.
Emblematico, in questo senso, è l’uso disinvolto dell’art. 68 CDF in contesti come la negoziazione assistita. Ricevere nel proprio studio entrambe le parti di una separazione consensuale viene talvolta rappresentato come comportamento sospetto, quando non apertamente scorretto. Si dimentica, però, che la negoziazione assistita nasce proprio come spazio di confronto diretto, strutturato e assistito, e che il contatto personale non è di per sé indice di accaparramento o interferenza indebita. Anche qui, il confine tra violazione e fisiologia dell’istituto viene tracciato più dalla sensibilità del singolo che da criteri oggettivi.
Il punto, allora, non è negare l’importanza della deontologia, ma riconoscerne la fragilità sistemica. Un sistema che affida la sua efficacia quasi esclusivamente alla moralità individuale, senza garantire uniformità applicativa, produce inevitabilmente diseguaglianze. Chi opera con rigore e trasparenza è spesso più esposto; chi si muove ai margini, purché con discrezione, raramente incontra sanzioni.
In questo scenario, l’avvocato non può limitarsi a confidare nella correttezza altrui o nell’intervento disciplinare ex post. La vera tutela oggi è preventiva: tracciabilità delle comunicazioni, richieste formali di restituzione documenti, verbalizzazione dei passaggi di consegne, chiarezza nei rapporti con clienti e colleghi. Non per diffidenza, ma per realismo.
La fine del mandato non dovrebbe essere un terreno di conflitto, bensì un momento di ordinata transizione. Finché resterà affidata più alla prassi che alla regola, continuerà a essere uno dei punti più critici – e meno raccontati – della professione forense. E forse è proprio da qui che occorre ripartire, se si vuole una deontologia che non sia solo un codice, ma un presidio effettivo di legalità e correttezza.
*Avvocato
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