Conidi Ridola: "Quando il diritto si piega: le storture di una tutela solo apparente"

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  13 giugno 2026 12:15

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

Osservo con crescente attenzione come il diritto contemporaneo, soprattutto quando si confronta con l’ecosistema digitale, riveli sempre più spesso una struttura solo apparentemente coerente. Dietro l’ordine formale delle norme emergono fratture applicative, disallineamenti e vere e proprie storture sistemiche. Prendo atto della recente scelta di oscurare una docuserie dedicata ai collaboratori di giustizia, distribuita su piattaforma a pagamento, per esigenze di tutela dell’identità e dell’anonimato dei soggetti coinvolti. Un intervento coerente con la logica di protezione rafforzata che l’ordinamento riconosce ai collaboratori di giustizia nei contesti processuali e mediatici.
Eppure, nello stesso ecosistema informativo digitale, emergono elementi difficilmente conciliabili con tale impostazione.

La fotografia di Emanuele Mancuso, collaboratore di giustizia, risulta ancora oggi reperibile e indicizzata online, insieme a contenuti giornalistici che ne ricostruiscono la vicenda giudiziaria. Una permanenza informativa che, di fatto, si pone in tensione con l’esigenza di tutela dell’identità del soggetto. Ulteriore conferma di questa disfunzione emerge anche da un caso di cui mi sono occupata professionalmente, relativo a Franco Pino in occasione del suo arresto. In quella circostanza, sono stati diffusi online non solo dati identificativi e la sua immagine, ma anche informazioni relative al luogo in cui si trovava e alle modalità dell’intervento. Mi sono attivata, in tale contesto, mediante una serie di diffide stragiudiziali rivolte ai soggetti coinvolti nella diffusione dei contenuti. Tuttavia, l’intervento ha prodotto risultati solo parziali, con una persistente reperibilità delle informazioni e delle immagini sui circuiti digitali.

È proprio in questa dinamica che si manifesta il nodo strutturale del sistema: da un lato, strumenti di protezione intensiva nei contesti istituzionali e processuali; dall’altro, una circolazione digitale dell’informazione che si sottrae a una reale governabilità unitaria. Sul piano normativo, il diritto alla cancellazione previsto dall’art. 17 del GDPR non opera in termini automatici, ma come diritto condizionato, soggetto al bilanciamento con la libertà di espressione e con l’interesse pubblico alla notizia. Ne deriva che gli strumenti attuali incidono soprattutto sulla deindicizzazione, senza eliminare la fonte originaria né impedire la diffusione successiva del contenuto. Il risultato è un sistema che garantisce una protezione forte nella dimensione istituzionale, ma che mostra evidenti disallineamenti nella dimensione digitale aperta. Ne prendo atto. Con una constatazione finale: quando il diritto non riesce a governare la struttura tecnica del fenomeno che disciplina, non siamo più di fronte a una difficoltà applicativa, ma a una frattura di coerenza del sistema.

*Avvocato


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