di MASSIMO PINNA
Le misure di contrasto alla crisi economica delle aziende italiane, a causa del Covid-19, hanno visto in questi giorni la corsa a chiedere l’accesso alla cassa integrazione guadagni per i propri lavoratori.
Con la circolare di ieri, la n. 8 di ieri, 8 aprile 2020, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali hanno definito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l'emergenza epidemiologica COVID 19. Questo, specialmente riguardo la sospensione dei trattamenti di CIGS in corso e l'accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale. Il periodo massimo richiedibile è di 13 settimane e l’arco temporale di riferimento è dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. In particolare, la Circolare individua i criteri per la presentazione della domanda di sospensione di CIGS già autorizzata e per l'approvazione della CIG in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate.
Le domande vanno presentate all’INPS secondo le modalità indicate nelle circolari del predetto Istituto n. 38 del 12 marzo 2020 e n. 47 del 28 marzo 2020.Stante la particolare finalità dell’intervento, lo stesso può essere erogato - a richiesta del datore di lavoro - con la formula del pagamento diretto. Uno strumento utile, specie per tutti quei casi nei quali, per la particolare tipologia di forma societaria e di delocalizzazione, molte realtà economiche hanno avuti dubbi su come e quando accadere alla Cig e alla Cig in deroga.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito i dubbi, fornendo le indicazioni operative che concretamente daranno avvio alle misure di sostegno praticamente per tantissimi lavoratori dipendenti italiani dei settori privati. L’importante sarà indicare la causale Covid-19 e Covid-19 in deroga a seconda dei casi. Una volta ottenuta la misura, per le aziende e i dipendenti scatta l’imcompatibilità con altre misure di sostegno al reddito, anche di provenienza aziendale.
Le aziende, che hanno in corso un programma di cassa integrazione salariale straordinaria con relativo trattamento, anche a titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 44 comma 11-bis, del d.lgs. n. 148/2015, possono presentare domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario per la causale “Emergenza COVID 19 nazionale -sospensione CIGS” per un periodo non superiore a nove settimane. Evenienza che naturalmente non vale per i settori che restano comunque esclusi dal campo di applicazione dei decreti Cura Italia.
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