Sulla cumulabilità delle due misure a sostegno dell'infanzia, i Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria illustrano le disposizioni dell'Inps al riguardo.
Il bonus per i servizi di baby sitting dell'importo di 600 euro, introdotto dagli artt. 23 e 25 del decreto "Cura Italia", è cumulabile con il bonus asilo nido 2020: è uno dei chiarimenti forniti dall’Inps con messaggio n. 1447 del 1° aprile 2020.
"L’Istituto si riferisce - si legge nella nota - al rimborso della retta dell’asilo per le mensilità riferite ai periodi di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, di cui al DPCM del 4 marzo 2020. Il messaggio chiarisce poi che l'erogazione del bonus avviene in base all’effettivo sostenimento dell’onere da parte del genitore richiedente, tenuto a presentare (nelle tempistiche previste dai messaggi e dalle circolari pubblicate dell’Istituto in materia) i documenti giustificativi della spesa, quali le fatture emesse dall’asilo, le ricevute di pagamento ecc., allegandoli alla domanda online da trasmettere anche mediante l’App “INPS mobile”, entro la fine del mese di riferimento ovvero improrogabilmente entro il 1° aprile dell’anno successivo".
Ma c'è di più. Infatti, "non è richiesta la documentazione attestante l’effettiva frequenza del minore presso l’asilo nido al quale è stato iscritto (circostanza che potrebbe non essersi verificata, ad esempio, nei periodi di malattia del minore). Ciò che rileva ai fini dell’erogazione del bonus asilo nido è l’adempimento dell’onere di pagamento della retta, nascente dal contratto stipulato con la scuola, da cui deriva l’obbligazione del versamento, per la durata dell’anno scolastico, della rata mensile o in un’unica soluzione. È inoltre possibile effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti in domanda utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile nell’ambito del servizio on line dell’applicativo del bonus asilo nido, seguendo il percorso “variazioni domanda/invia richiesta” > “motivo richiesta variazione” > “sostituzione mensilità richieste”".
Inoltre, "nei casi di contributo per la frequenza dell’asilo nido non sussiste alcuna incompatibilità con la concessione del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, introdotto dal Governo per fronteggiare l’attuale situazione imprevista e assolutamente emergenziale, fornendo alle famiglie il sostegno necessario all’accudimento dei minori nel nucleo familiare. Il bonus baby-sitting, infatti, è erogato mediante Libretto Famiglia ed è destinato a remunerare il soggetto prestatore di lavoro occasionale che svolge assistenza e sorveglianza del minore nei periodi di cui al comma 1 dell’art. 23 del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”.
Tutte le info sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.
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