Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati oggi ha pubblicato sul proprio sito il “Vademecum per l’avvocato che intende svolgere la propria attività nell’ambito del diritto di famiglia e delle persone” in attesa dell’auspicata adozione di un codice etico nazionale in materia e nel solco già segnato con il “Protocollo relativo alle Spese ordinarie e straordinarie per i figli” e il “Protocollo relativo all’ascolto del minore” già sottoscritti dal Presidente del COA e dal Presidente del Tribunale a maggio dello scorso anno.
Il vademecum è indirizzato ai professionisti che si occupano del settore famiglia, ma è anche un prezioso documento per l’utenza che deve conoscere i diritti spettantigli dal professionista cui si rivolge
Avremmo voluto presentare il nostro lavoro alla città in un momento pubblico di condivisione, ma gli eventi e le decretazioni che si sono succedute a causa della pandemia, hanno reso impossibile il nostro desiderio
Il distanziamento sociale è funzionale a porre un argine al contagio, ma contemporaneamente accresce la voglia di ricominciare e proprio come segnale di speranza e di un pronto ritorno alla normalità, abbiamo ritenuto ugualmente di portare a termine il vademecum e pubblicarlo per dare anche un senso alla ripresa che avverrà e l’avvocatura è pronta ad interpretare il proprio ruolo, come prima, meglio di prima per difendere in primis il principio di democrazia e secondariamente, ma non per importanza, i principi di libertà, autonomia nonché indipendenza che sovraintendono all’esercizio della professione forense.
Ma accanto al forte desiderio di ritorno alla normalità, l’Ordine degli Avvocati ritiene necessario invitare tutti a riflettere sulla gestione dei rapporti tra genitori separati e figli durante l'emergenza coronavirus alla luce delle regole di salute pubblica che impongono di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori determinati nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, con riferimento espresso al c.d. diritto di visita del genitore non collocatario della prole (rectius: alla regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori) ed al quesito se gli spostamenti dei genitori per prendere e riportare i figli siano da considerarsi o meno necessari e dunque fossero o meno leciti.
Il Governo sul suo sito istituzionale ha comunque chiarito che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio. Da ciò consegue ovviamente (ed era logico) che i decreti ministeriali non hanno sospeso i provvedimenti in punto di regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori e la possibilità di spostamenti, sempre nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, è stata ribadita e confermata anche dalle faq del governo dell'1 aprile 2020.
In ogni caso si tratta di dubbi che hanno dato vita anche a strumentalizzazioni e ad un aumento dei contrasti già in corso tra le coppie separate o divorziate, che non hanno esitato a chiedere il nostro intervento e rispondere non è facile se non facendo appello, oltre che al vecchio buonsenso, a un monito che mai come nelle situazioni di emergenza deve comandare su tutto: appellandoci al principio di responsabilità, fidatevi gli uni degli altri, genitori. Ogni volta che potete al di là degli obblighi, al di là di un giudice che si sostituisca a voi genitori; non è una strada facile, ma la strada giusta non sempre è la strada più facile, e a volte, quando sul serio c’è di mezzo la salute, è davvero l’unica.
Ovviamente le modalità di esercizio del diritto di visita dovranno coniugarsi con le disposizioni generali di salute pubblica ed essere interpretate, soprattutto, alla luce del buon senso: evitando gli spostamenti con mezzi pubblici, evitando di mettere in contatto i minori con situazioni potenzialmente a rischio, evitando il contatto tra i minori e i nonni o con altri soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il Covid-19.
Tuttavia, bisogna dare atto anche della giurisprudenza formatasi in materia che in alcuni casi ha ritenuto preferibile sospendere le visite auspicando contatti attraverso le videochiamate per garantire la continuità del rapporto genitoriale.
In considerazione della eccezionalità della situazione e cercando di individuare i rimedi 'consensuali' e/o 'mediativi' più immediati aventi natura giuridica il più possibile omogenei, la ratio degli interventi dell’avvocatura dovrà essere quella di prevenire i contrasti nel modo giusto, consapevole, responsabile, nel rispetto del minore, soggetto di diritto, contemperando: il diritto alla bigenitorialità, allo stesso riconosciuto, con quello alla salute, per evitare una creatività che non può giustificare un discostamento dai principi del diritto se non entro i limiti dettati dallo stesso diritto.
A darne notizia è stata la Coordinatrice della Commissione Famiglia e Minori del COA Catanzaro, avvocatoPaola Garofalo.
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