"L’Istituto ha risposto alle domande più frequenti relative all’accertamento medico-legale dei casi di contagio, alla tutela assicurativa e alle prestazioni erogate dagli ambulatori Inail su territorio nazionale nella fase di emergenza. L’infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il presupposto tecnico-giuridico è quello dell’equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo Coronavirus". E' quanto comunicato con una nota dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
"Tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro - prosegue la nota - verranno ammessi alla tutela. Rientrano appieno nella rischiosità specifica, oltre agli operatori sanitari, anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza ad esempio: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc".
"L’Inail afferma che - si legge ancora - sono tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere, perché non vi rientrano solo gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Quindi, anche gli eventi di contagio da nuovo Coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. In caso di infezione da nuovo Coronavirus, o di sospetto di contagio in occasione di lavoro, come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio. Nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di quarantena viene tutelato dall’Istituto. La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps".
"In questa fase emergenziale, in cui non devono avvenire spostamenti dal proprio domicilio se non giustificati, - concludono - in caso di infortunio, è preferibile contattare telefonicamente la sede per avere indicazioni in merito alle azioni da intraprendere. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del Lavoro".
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