Mentre il premier Giuseppe Conte annunciava la prosecuzione del lockdown fino al 3 di maggio (LEGGI QUI), la Regione Calabria ha predisposto un'ordinanza che "affina" le misure sul trattamento dei rifiuti. Con il provvedimento emesso dal presidente, Jole Santelli, e firmato dal dirigente generale Dipartimento presidenza responsabile della Protezione civile regionale, Fortunato Varone, la raccolta della spazzatura si allinea alle linea guida indicate dell'Istituto Superiore di Sanità e dall'Ispra.
MISURE AD HOC PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI DEI CONTAGIATI E DI CHI E' IN QUARANTENA- La prima parte della misura è dedicata alle utenze domestiche di contagiati e di chi è comunque sottoposto al regime di quarantena. I gestori della raccolta dei rifiuti, assieme ai comuni, dovranno valutare un incremento dei turni di prelievo dalle utenze con persone positive, finanche un servizio dedicato. A valle i gestori degli impianti dovranno sottoporre i rifiuti indifferenziati delle persone contagiate o in quarantena ad apposito trattamento di igienizzazione. Stessa sorte per il "secco residuo" proveniente dalle zone rosse calabresi.
LE DEROGHE CHE CONSENTONO L'AUMENTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO- L'ordinanza regionale prevede una serie di deroghe ai normali limiti (imposti dalla normativa nazionale e regionale sui rifiuti). Infatti si consente l'incremento della capacità di trattamento e stoccaggio degli impianti. "I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti - R3 (Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11), D8 (Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12), D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) - in deroga alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e ai sensi del titolo IIIbis della Parte II del medesimo decreto – possono aumentare rispettivamente la capacità annua di trattamento e stoccaggio nonché quella istantanea di stoccaggio, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%".
VARIAZIONE ANCHE SUL PERIODO DI DEPOSITO- Inoltre è ammesso il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un massimo di 18 mesi, così come raddoppiare i tempi nei centri di raccolta comunale che a loro volta possono aumentare il limite massimo di stoccaggio fino al 20%. Deroghe che potranno essere esercitate se verrà notificata la segnalazione certificato di inizio attività. (g.r.)
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