Coronavirus. Rocca (MF) annuncia la stipula dei protocolli civili e penali per la ripresa dell’attività giudiziale a Crotone e un convegno sui minori su skype

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images Coronavirus. Rocca (MF) annuncia la stipula dei protocolli civili e penali per la ripresa dell’attività giudiziale a Crotone e un convegno sui minori su skype
Salvatore Rocca e la locandina dell'evento che si terrà su Skype
  23 aprile 2020 14:13

.L’Avvocato Salvatore Rocca ringrazia tutti i componenti del direttivo del Movimento Forense di Crotone per l’attività prodotta in questi giorni difficili del Covid-19. I protocolli Civili e Penali per la ripresa dell’attività giudiziale a Crotone sono stati stipulati anche con il contributo del Movimento Forense.

L’occasione serve anche per annunciare un convegno in corso di accreditato presso il COA distrettuale di Catanzaro, sulla piattaforma Skype, che sarà moderato dall’avv. Salvatore Rocca, membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone e Presidente del Movimento Forense di Crotone e prevede gli interventi dell’avv. Antonello Talerico, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, del dottor Michelangelo Curleo, sindaco del comune di Botricello, dell’assessore Amedeo Gigante, dell’avv. Rosaria Laporta, presidente del CPO Botricello, dell’avv. Giuseppe Costabile, presidente di Diritto di Difesa, e del Cavalier Leonardo Maria Rocca, direttore dell’università Niccolò Cusano di Crotone.

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Relazioneranno l’avv. Jacopo Maria Abruzzo, il professor avv. Michele Filippelli, privatista dell’E-Campus telematico, il professor Domenico Bilotti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro – Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nonchè l’avv. Paolo Piccinini.

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Riferisce l’Avv. Rocca, sull’importanza delle riflessioni che verranno affrontate durante l’evento formativo, come momento di confronto tra esperti del settore e ambito giuridico: “la partecipazione dei genitori al dialogo, o alla ‘co-decisione’, circa i trattamenti sanitari destinati a investire la persona del minore, può arrivare ad assumere significati che non necessariamente si riducono alla prestazione di un’adesione o alla manifestazione del consenso ai trattamenti suggeriti dal medico per il benessere fisico del figlio.”

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Nelle ipotesi di contrasto ‘interno’ o, in forme verosimilmente più aspre, nel dissenso che si manifesta all’‘esterno’ della comunità familiare – e quindi nel caso del conflitto che deflagra tra le decisioni genitoriali circa il minore e la struttura sanitaria curante – il tema della responsabilità genitoriale, e quindi la dimensione di doverosità’ che vi è intimamente connessa, rivela, in forme anche tragicamente dolorose, i suoi tratti più apertamente contraddittori, impliciti nella tensione riconducibile alla sostanza di ‘potere’ che pure informa di sé i termini della prerogativa genitoriale.

"Occorre non dimenticare come la garanzia del rispetto dei diritti e delle prerogative di esplicazione sancita dall’art. 2 della Costituzione, non riguardi il solo riconoscimento dei diritti inviolabili dei singoli individui- si legge nella nota di presentazione- dovendo viceversa estendersi alla stessa costituzione e alla vita, in breve all’intera vicenda delle formazioni sociali intermedie tra il singolo e lo stato, titolari di attribuzioni e di forme irrinunciabili di autonomia, nel quadro della struttura pluralistica dell’ordinamento generale.

Con riguardo alla disciplina della famiglia, d’altro canto, proprio la norma dell’art. 30 della Costituzione ammonisce a non trascurare quel principio di tensione tra le dimensioni della libertà e della doverosità implicite nell’esercizio della responsabilità genitoriale, se si pensa al riconoscimento del ‘dovere’, ma insieme anche del ‘diritto’ dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, e della previsione dell’assolvimento di tali compiti con mezzi alternativi, da parte della legge, nei soli casi di ‘incapacità dei genitori’.

Il ‘diritto’ dei genitori, così come i ‘diritti della famiglia’ che compaiono nelle ricordate previsioni costituzionali, devono intendersi, in primo luogo, come pretese che la comunità familiare esercita nei confronti dello stato come garanzia di immunità certamente declinabile anche in termini di libertà educativa d’indole culturale, morale o religiosa". 

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