
Si chiude con una significativa riforma della sanzione il contenzioso civile in materia di lavoro che ha visto protagonista il Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro e Previdenza Sociale. Il Giudice del Lavoro, ha infatti pronunciato una sentenza che accoglie l'opposizione promossa dalla difesa, rappresentata dall'Avv. Francesco Mazza del foro di Crotone, rideterminando l'importo complessivo dovuto a seguito di un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro-Crotone. Il procedimento trae origine da un'opposizione presentata avverso un provvedimento sanzionatorio notificato nel luglio precedente. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva inizialmente ingiunto il pagamento di una somma superiore ai 14.000 euro a seguito di accertamenti ispettivi condotti su una società locale in relazione a un rapporto di lavoro subordinato. Le contestazioni mosse dall'organo di vigilanza riguardavano, da un lato, la presunta violazione in materia di impedimento all'attività ispettiva per mancato riscontro a una richiesta di documentazione e, dall'altro, la presunta irregolarità nelle modalità di corresponsione della retribuzione rispetto agli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa vigente.
Nel corso del giudizio, l'Avv. Francesco Mazza del Foro di Crotone ha sollevato diverse eccezioni di carattere formale e sostanziale. Il Tribunale, pur confermando nel merito la sussistenza formale delle violazioni contestate, ritenendo non assolti compiutamente gli obblighi di produzione documentale e di tracciabilità nei termini di legge, ha tuttavia accolto la linea difensiva nella parte in cui invocava una profonda revisione del trattamento sanzionatorio. Il giudice ha infatti esteso il proprio sindacato al merito della sanzione, rimodulandone gli importi in applicazione dei criteri di proporzionalità e gravità concreta di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981. In particolare, il Tribunale ha rideterminato le sanzioni sui minimi edittali, tenendo conto del fatto che l'accertamento riguardava un unico rapporto di lavoro circoscritto nel tempo e che non erano emerse condotte elusive reiterate o pregiudizi ulteriori. Per effetto della pronuncia, l'importo complessivo dovuto è stato drasticamente ridimensionato a poco più di 3.300 euro (comprensivi di spese accessorie), a fronte della richiesta originaria dell'amministrazione
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