Da mercoledì in Calabria tre giorni di studi e confronto sull'ergastolo ostativo e 41 bis

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  07 ottobre 2019 11:58

La trattazione di temi spinosi quali il superamento dell’ergastolo ostativo e del regime di 41 bis deve avvenire nella società prima ancora che nelle aule parlamentari ed in quelle dei tribunali.

Con le tre, diverse, iniziative che si terranno a partire dal prossimo 9 ottobre e fino all’11 in Calabria, rispettivamente a Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro, in collaborazione con le camere penali, andremo ad approfondire i meccanismi dell’ostatività cercando di sfatare i tanti luoghi comuni allarmistici che stanno occupando il dibattito politico delle ultime ore, con il chiaro obiettivo di condizionare le decisioni che la Cedu (in merito al ricorso presentato dall’Italia avverso la “sentenza Viola”) e la Corte Costituzionale (sul caso Cannizzaro) sono chiamate a prendere.   

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Negli ultimi anni già diverse sentenze emesse dalla Cassazione piuttosto che da singoli, coraggiosi, magistrati di sorveglianza, applicando quanto già contenuto nella stratificazione di norme relative al contrasto delle organizzazioni criminali e terroristiche, avevano riconosciuto la pretestuosità della preclusione automatica ai benefici per i condannati ai sensi del 4bis, riconoscendo il diritto a vedersi riconosciuti i benefici richiesti. Ma le sentenze emesse dai singoli magistrati di sorveglianza o dalla Cassazione pur costituendo importante letteratura giurisprudenziale sono vincolati esclusivamente per il caso specifico sul quale si pronunciano.

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Con la sentenza “Viola contro Italia”, il 13 giugno del 2019, la Corte europea per i diritti dell’uomo ha sancito che il fine pena mai senza possibilità di revisione alcuna è un trattamento inumano e degradante. L’ergastolo ostativo viola l’art. 3 della Convenzione sottolineando l’incompatibilità con la dignità umana che è poi la vera essenza della Convenzione stessa.” Sentenza e data storiche per chi, pur consapevole dei limiti costituzionali delle preclusioni dettate dal 4bis, negli ultimi 15 anni ha dovuto fare i conti con l’inammissibilità di qualsiasi richiesta perché “ostativo ai benefici”. E questa straordinaria sentenza chiarisce anche alcuni aspetti affatto scontati in merito ai capisaldi del 4 bis e della lotta ai fenomeni criminali: 1) non sempre la pretesa collaborazione può essere resa in sicurezza; 2) non sempre alla collaborazione con la giustizia corrisponde un ravvedimento interiore e ad un distaccamento reale dalle organizzazioni; 3) si deve tener conto dell’evoluzione e del cambiamento interiore intervenuti nella persona a distanza di tanti anni dal compimento del reato. E per il prossimo 22 ottobre è atteso anche il pronunciamento della Corte Costituzionale in merito ad un caso analogo il c.d. “Caso Cannizzaro”, seguito dall’avv. Vianello Accorretti, che potrebbe porre fine all’automatismo dell’ostatività e riportare il senso della pena in linea con le finalità costituzionali dettate dall’art. 27.

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Durante le tre giornate verranno presentati due preziosissimi volumi curati dalla giornalista Francesca de Carolis:  “Cento giorni”di Claudio Conte, ergastolano ostativo laureatosi in giurisprudenza all’UniMG, discutendo una tesi sull’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo che gli è valsa la lode accademica; e “Diversamente vivo” di Davide Emmanuello, una raccolta di lettere dal 41bis che testimoniano l’arbitrarietà della proroga indeterminata del massimo regime penitenziario a cui è sottoposto ininterrottamente da oltre due decenni, “senza che vi siano elementi necessari a giustificarne l’applicazione”.

 

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