Si è rafforzato presso il Tribunale di Catanzaro, l’orientamento diretto alla tutela del cliente il cui nominativo è illegittimamente segnalato dal proprio istituto di credito presso la centrale Rischi della Banca d’Italia senza che il medesimo istituto bancario abbia provveduto ad inoltrare al cliente un formale preavviso a seguito del passaggio a sofferenza della relativa posizione debitoria.
Il Tribunale, confermando tale orientamento anche in sede di reclamo proposto dalla Banca contro il provvedimento di cancellazione del nominativo disposto dal giudice di primo grado in sede cautelare d’urgenza, ha così nuovamente affermato il principio per il quale in caso di passaggio a sofferenza della posizione debitoria che avvenga per la prima volta, il relativo avviso contenente tale comunicazione nonché l’iscrizione del nominativo del cliente presso la Centrale Rischi dovrà formalmente e preventivamente (almeno 15 giorni prima) essere inoltrato al destinatario, pena l’invalidità dell’iscrizione in centrale Rischi e la conseguente condanna nei confronti della Banca alla cancellazione dell’iscrizione stessa. Tale obbligo in capo alla Banca sussiste sia nel caso in cui il cliente sia un consumatore, sia che il cliente rivesta la qualità di amministratore, socio e/o garante di società.
Sotto un secondo profilo, il Collegio, nel confermarla, ha rimarcato l’illegittimità dell’automatismo al quale sarebbe incorso l’Istituto di credito nel compiere l’istruttoria preventiva alla segnalazione del nominativo in Centrale rischi. Infatti, lo stato di insolvenza del cliente non deve essere valutato dalla Banca mediante una semplice verifica dell’inadempimento del cliente, ma deve essere riscontrato a seguito di una seria indagine volta a conoscere e valutare le ragioni di quell’inadempimento (nel caso di specie i rapporti bancari erano parzialmente invalidi per diverse riscontrate forme di anomalia: usura originaria e anatocismo).
Infine, il Tribunale, a chiare lettere, rimarca il principio per il quale l’illegittima segnalazione configura un vero e proprio illecito ad effetti permanenti capace di recare al cliente un danno, non solo attuale e certo, ma soprattutto futuro e probabile tutte le volte in cui, quest’ultimo, si trovi nella necessità di dover nuovamente ricorrere al mercato del credito -anche chiedendolo ad altre Banche che lo negheranno non concedendo altri finanziamenti per la presenza di tale segnalazione (illegittima). Per tale ragione, conclude il tribunale, il danno si presume e non vi è necessità da parte del cliente di dover fornire al giudice la concreta prova del pregiudizio subìto e di quantificare la richiesta risarcitoria.
La vertenza è stata curata dall’avvo ato Iole Di Benedetto e dal prof. avvocato Valerio Donato del foro di Catanzaro.
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736