di MARIANNA MAURO
L'epidemia di Covid-19 ha messo in luce il fragile equilibrio su cui si basano molte imprese italiane. Le piccole/piccolissime imprese – anche se fortemente indebitate - che lavorano con un magazzino snello, gestite attraverso approvvigionamenti a breve termine, possono sopportare meglio il peso del colpo improvviso, anche se, nel medio e lungo termine si troveranno ad affrontare le conseguenze imprevedibili del lockdown.
In questo scenario, è opinione condivisa, che le imprese che nel tempo hanno perseguito solo e sempre maggiore efficienza, sacrificando robustezza, resilienza ed efficacia saranno costrette a dover pianificare una nuova rinascita sulla base di nuove regole possibilmente meno vulnerabili alle interruzioni improvvise.
Allora bisogna chiedersi quali sono gli strumenti “anti-fragilità” che contribuiscono a migliorare la resilienza e la solidità delle imprese, in modo che possano adattarsi o addirittura prosperare sul disordine.
Il 13 maggio è stato approvato il cd. Decreto Rilancio che, a detta del premier “…pone le basi per una ripresa definitiva”.
Si tratta di una manovra importante per il nostro paese (che vale 55 mld. di euro) e che, pertanto, è molto articolata. È ancora prematuro per dire se le misure adottate nella manovra consentiranno “realmente” una ripresa delle attività economiche. Il Titolo II del Decreto “Sostegno alle imprese e all’economia” – tra luci e ombre - disciplina una serie di strumenti a sostegno delle imprese.
La tanto attesa sospensione dell’IRAP è arrivata all’art. 27 del Decreto: le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni non sono tenute al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 ne´ della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.
Tra le misure più interessanti si evidenziano quelle per la capitalizzazione delle imprese e quelle connesse all’erogazione di risorse a fondo perduto.
L’art. 28 disciplina i Contributi a fondo perduto. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, e` riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese nel caso in cui l’attività non risulti cessata al 31.03.2020 e che non abbiano, nel periodo di imposta precedente ricavi superiori a 5 ml di euro. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiore ai due terzi di quelli riferiti al mese di aprile 2019.
Il Decreto definisce l’ammontare del contributo applicando una percentuale (20%, 15% o 10%, a seconda del volume di affari) alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello riferito ad aprile 2019.
La norma esclude le imprese che non superano i controlli antimafia, o meglio chiede alle imprese di autocertificare la loro regolare posizione salvo poi prevedere la restituzione delle somme e l’avvio delle procedure di legge, nel caso in cui i successivi controlli diano esito negativo.
Quella dei contributi a fondo perduto era la misura più attesa quanto necessaria. Qualche perplessità emerge dalla lettura del comma 13, che impone la restituzione delle somme ricevute qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa cessi. Il successivo art. 14 prevede
l’applicazione dell’articolo 316-ter del codice penale nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante. Cosa succederà nello specifico? Cosa si intende per contributo non spettante? Se la misura è destinata specificamente al sostegno dei “soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19” (comma1) vuol dire che il mancato diritto emerge anche quando le imprese erano in difficoltà nella fase pre-Covid? Gli attori coinvolti saranno in grado di tracciare la sottile linea, oppure, no (come peraltro già evidenziato in applicazione delle misure del Decreto liquidità)?
Il Decreto prevede specifiche misure a sostegno della capitalizzazione delle imprese. In particolare:
Per le imprese di medie dimensioni, in particolare, viene istituito un “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, ed entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte delle imprese. Il Fondo sarà gestito da Invitalia e gli strumenti finanziari emessi saranno rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione.
L’esperienza della ripresa da parte delle imprese Cinesi e di altri paesi, dove COVID-19 ha avuto un impatto iniziale, ha dimostrato come gli aiuti governativi siano essenziali per affrontare e reagire ai gravi shock generati dal lockdown.
Occorre inoltre aiutare le imprese a prepararsi meglio al periodo post pandemico, non solo per affrontare l’incertezza dei mercati ma anche per la gestione dell’operatività, puntando ad individuare le strategie per evitare un successivo contagio o ridurre al minimo la conseguente interruzione forzata.
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