Il TAR Calabria, in accoglimento del ricorso proposto dal dott. Giuseppe Comberiati, patrocinato dall’avvocato Paolo Pitaro, ha annullato il verbale n. 1 del 28 dicembre 2022 e la determinazione n. 2 del 3 gennaio 2023 della “procedura comparativa per progressione verticale per la copertura di n. 1 unita` di personale nel profilo professionale di istruttore direttivo, cat. D - pos. ec. D/1” indetta dal Comune di Petilia Policastro nella parte in cui la commissione esaminatrice ha attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 94 anziché il punteggio di 101.
Il ricorrente, che, quindi, in un primo momento si era posizionato al secondo posto della graduatoria definitiva, ha mosso numerose censure alla decisione assunta dalla commissione d’esame le quali, con la sentenza odierna, sono state accolte dai Giudici della seconda sezione del TAR.
Il Collegio ha, tra le altre cose, affermato che “il ricorrente, come sopra esposto, si lamenta del fatto che la commissione esaminatrice gli ha attribuito punti 3 per l’abilitazione posseduta, invece dei punti 10 previsti dal bando. La censura de qua coglie nel segno. Al riguardo, occorre considerare che sia l’art. 4 del bando de quo agitur, sia l’art. 4 del regolamento per la disciplina delle progressioni verticali, recano una griglia contenente la predeterminazione dei punteggi da riconoscere ai concorrenti per una serie di voci. Inoltre, sia il bando promulgato per la procedura selettiva oggetto di giudizio, sia il citato regolamento, prevedono nell’ambito della relativa griglia, con riferimento alla categoria «titoli professionali», l’attribuzione di punti 10 per l’iscrizione ad un albo, senza prevedere alcuna possibilità` di graduazione del punteggio da riconoscere. E neppure la commissione esaminatrice aveva predeterminato, prima dello svolgimento della procedura comparativa, criteri di graduazione in ordine al punteggio da riconoscere per le varie categorie e voci presenti nella griglia valutativa. In un tale contesto, a seguito del riconoscimento dell’ammissibilità` e della valutabilità` di un determinato titolo professionale doveva conseguire l’attribuzione, in favore del concorrente, del corrispondente punteggio predeterminato in sede regolamentare e riportato nel bando di gara, senza poter dare ingresso a graduazioni”.
In conclusione, il TAR ha riconosciuto al dott. Comberiati il diritto a vedersi attribuire ulteriori 7 punti, consentendogli, così, di superare la candidata giunta, in un primo momento, in prima posizione nella graduatoria definitiva e, conseguentemente, ad aggiudicarsi l’incarico dirigenziale.
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