Dulbecco, servizio di prevenzione e protezione all'esterno: la Cisl Fp Magna Graecia chiede delucidazioni al commissario

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  12 marzo 2024 18:55

Continua a far discutere l'affidamento all'esterno del servizio di prevenzione e protezione. La questione sollevata da La Nuova Calabria (LEGGI QUI), con successiva rettifica da parte dall'Aou 'Dulbecco' (LEGGI QUI) non è passata inosservata, tanto che la Cisl Fp Magna Graecia ha chiesto delucidazioni al commissario straordinario Simona Carbone. 

Di seguito la nota inviata dalla segreteria territoriale.  

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"Il  T.U. “Sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro” D.Lgs 81/08 all’art.31, comma 7 (in combinato
disposto con il comma 6 del medesimo articolo) prevede che RSPP nelle strutture di ricovero e
cura pubbliche con oltre 50 lavoratori debba essere interno. La delibera n.352/2024 tenta di
ottemperare ricordandosi di avere già RSPP interno definendo il soggetto esterno consulente SPP ,
motivando tale necessità ai sensi dell’ art.31 comma 3, trascurando il comma 4 sempre dell’art. 31,
che recita “Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che,
all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui
all’art.32”. La delibera attesta erroneamente la realtà aziendale, in quanto gli atti pubblici, già in
possesso dell’azienda, dimostrano quanto segue:
La figura di Incarico di Posizione Organizzativa SPPA Medico Competente e Centro
Operativo Emergenza Incendi delibera n. 511/2020 del 30/04/2020 “in possesso di titoli e dei
requisiti di cui all’art.31 e art.32”, art.3 legge 609/96, D.I. 06/03/2013 ed altre abilitazioni.
 La figura di Addetti Prevenzione e Protezione Aziendale ASP (tali figure sono presenti sia
nei Presidio Pugliese-De Lellis, che Germaneto-Mater Domini) con comprovata esperienza
“in possesso di titoli e requisiti di cui all’art.31 e art.32”, art.3 legge 609/96 D.I. 06/03/2013
(formazione avvenuta a carico dalla stessa azienda) e altre abilitazioni.
 Le figure di Formatori ai sensi del D.I. 06/03/2013. Inoltre, le delibere de quo che in oggetto riportano rispettivamente “n.252/2024 Prosecuzione attività RSPP”, (n.302/2024 Rettifica delibera n.252 del 23.02.2024. Attività di servizio prevenzione e protezione esterno), in realtà conferiscono l’incarico di RTA e attività di formazione, allo stesso soggetto, utile rammentare quanto segue:

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La Figura del RTA prevista dal D.M. 19/03/2015 e comunque reperibile in azienda ed è figura
diversa da RSPP, nulla a che fare con il servizio di prevenzione e protezione.
Che la formazione è obbligo solo del Datore di Lavoro previsto all’art.37 D.Lgs81/08,
delegabile con delega di funzioni art.16, ed in azienda sono presenti formatori, ma , qualora
tale attività voglia essere affidata all’esterno l’art.37 comma 12 prevede che debba avvenire
previa consultazione “che hanno la precedenza” degli organismi paritetici sigle sindacali
firmatarie di contratto. Che l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione obbligo esclusivo del datore di lavoro (Commissario Straordinario), disposto dall’art.31 D.Lgs 81/08 comma 1, e non di altre struttura. Nulla a che fare con i servizi di ingegneria e architettura, per quanto riguarda la progettazione per l’adeguamento antincendio già affidata ad altri studi.
La Scia prevista dal D.M. 19/03/2015 per l’adeguamento antincendio è già affidata ad altri
studi.

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Pertanto, alla luce di quanto su esposto si chiedono delucidazioni in merito alle delibere in oggetto.
In attesa di riscontro e determinazioni".

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