di PAOLO CRISTOFARO
Il Tar della Calabria (presidente Giancarlo Pennetti, estensore Francesco Tallaro) ha rigettato il ricorso avanzato da una società del catanzarese impegnata nella gestione di centri di accoglienza (difesa dagli avvocati Antonello Sdanganelli e Giovambattista Puteri), che è stata esclusa, il 6 maggio 2016, con provvedimento emanato dalla Prefettura di Catanzaro, dalla procedura pubblica per "l’affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza presso strutture temporanee da individuarsi nella provincia di Catanzaro ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015, in favore di cittadini stranieri richiedenti asilo".
Stando a quanto esposto dalla Prefettura - e preso in esame ora dal Tar - la cooperativa sociale che ha fatto ricorso avrebbe "uno stretto collegamento" con un'altra società OMISSIS, "già affidataria del medesimo servizio, nei confronti della quale è stata disposta la risoluzione del contratto per i numerosi disservizi riscontrati" e ciò sarebbe sintomo di "inidoneità tecnica dell'offerta". Inoltre, sempre secondo la Prefettura, "al momento della presentazione dell'offerta la cooperativa sociale esclusa non era dotata del requisito, richiesto dal bando, di regolarità contributiva".
Il Tribunale Amministrativo, nella sentenza, ha sottolineato come "dietro lo schermo di una diversa soggettività giuridica" la prima cooperativa sociale risponda "allo stesso centro di interessi" da cui dipende la seconda. L'amministratore unico della società, stando a quanto ricostruito, risiede al medesimo indirizzo in cui "ha sede la OMISSIS", ed è succeduto nel suo ruolo di amministratore all'amministratore unico dell'altra società. Inoltre tra le due cooperative ci sarebbe stata anche l'offerta in locazione di un fabbricato già utilizzato da una delle due per i medesimi scopi di accoglienza.
"La maschera della diversa soggettività giuridica, dietro la quale si nasconde il medesimo centro di interessi economici [...] non può essere utilizzata per eludere la legge speciale di gara", ha sottolineato il Tar, che ha ritenuto il provvedimento della Prefettura "ragionevole e immune da vizi". Sempre la sentenza aggiunge che "la Prefettura di Catanzaro ha risolto il precedente contratto [...] per le numerose inadempienze di tale società anche in ordine a profili igienico-sanitari e di sicurezza della struttura". Il ricorso è stato dunque rigettato dal Tribunale per gli elementi citati ritenuti "gravi, plurimi e coincidenti".
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