Giustizia e intelligenza artificiale, l’avvocato Conidi: “Quando la velocità rischia di superare il diritto”

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L’avvocato Maria Claudia Conidi Ridola

  08 marzo 2026 08:59

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*


L’intelligenza artificiale non è entrata soltanto negli studi legali. Sempre più spesso la sua presenza si avverte anche negli uffici giudiziari. Chi esercita quotidianamente la professione forense se ne accorge leggendo certi provvedimenti, nei quali talvolta compaiono passaggi che sembrano provenire da altri atti o addirittura da vicende completamente diverse.

Mi è capitato personalmente di esaminare un provvedimento impugnato in Cassazione nel quale erano stati inseriti dati riferiti ad altre persone, evidentemente tratti da documenti relativi a un diverso procedimento. In sostanza, un ricorso che riportava parti di un atto appartenente a un’altra vicenda processuale. È stato necessario segnalarne con una memoria l’evidente abnormità. Episodi come questo fanno riflettere e mostrano come l’uso di strumenti automatizzati o comunque di sistemi di supporto digitale si stia diffondendo non soltanto tra gli avvocati, ma anche nella stessa attività giudiziaria. Non a caso si è già discusso di casi in cui magistrati sono stati richiamati o sanzionati proprio per un uso improprio di strumenti di intelligenza artificiale nella redazione dei provvedimenti.

Del resto, la trasformazione tecnologica della giustizia è ormai sotto gli occhi di tutti. La nostra professione si svolge in un contesto completamente digitalizzato: il processo civile telematico, il processo penale telematico e in generale la gestione informatica dei fascicoli hanno cambiato radicalmente il modo di lavorare. Depositi, notifiche, consultazioni degli atti e comunicazioni con gli uffici giudiziari avvengono ormai quasi esclusivamente attraverso piattaforme informatiche. Questa evoluzione ha certamente reso più rapide molte attività, ma ha anche introdotto una logica di velocità e standardizzazione che inevitabilmente incide sul modo in cui la professione forense viene esercitata.

In questo scenario l’intelligenza artificiale si inserisce quasi come un passaggio naturale. Oggi un avvocato può chiedere a un sistema di analizzare centinaia di sentenze in pochi secondi, di sintetizzare un fascicolo complesso o di predisporre una prima bozza di atto. Anche l’analisi dei contratti o dei documenti può essere affidata a software capaci di individuare clausole critiche o incongruenze. Sarebbe poco realistico ignorare questa trasformazione. La tecnologia è ormai parte integrante dell’organizzazione del lavoro giuridico e continuerà probabilmente a svilupparsi.

Ciò non significa, tuttavia, che la funzione dell’avvocato sia destinata a scomparire. Al contrario, il valore della professione emerge proprio dove la macchina non può arrivare: nell’interpretazione delle norme, nella costruzione della strategia difensiva, nella capacità di comprendere la complessità di una vicenda umana e di trasformarla in un ragionamento giuridico convincente. L’intelligenza artificiale può accelerare alcune attività tecniche, ma non può sostituire il giudizio critico, la responsabilità e l’esperienza del professionista.

È vero però che alcune attività tradizionali degli studi legali stanno cambiando rapidamente. Le ricerche giurisprudenziali di base, che per anni hanno occupato lunghe ore di lavoro, possono essere svolte oggi in tempi molto più brevi grazie a strumenti di analisi automatica delle banche dati. Anche la predisposizione di contratti standardizzati o di pareri su questioni giuridiche molto ricorrenti potrebbe diventare sempre più automatizzata. In questo senso, l’intelligenza artificiale rischia di ridurre una parte del lavoro più ripetitivo e meccanico che ha caratterizzato per decenni l’attività degli studi legali.

Il vero nodo resta però quello deontologico. L’intelligenza artificiale non è infallibile. Può generare errori, produrre citazioni inesatte o, peggio ancora, comportare rischi per la riservatezza dei dati se utilizzata senza adeguate precauzioni. L’avvocato rimane comunque l’unico responsabile degli atti che sottoscrive e delle informazioni che utilizza. Proprio per questo si pone una questione importante: chi controlla l’uso dell’intelligenza artificiale nella professione forense?

La risposta, almeno allo stato attuale, è piuttosto semplice. Non esiste un sistema di controllo preventivo capace di verificare se un avvocato utilizzi o meno strumenti di intelligenza artificiale nello svolgimento dell’incarico. Nessuna autorità è in grado di monitorare il lavoro quotidiano di uno studio legale. I controlli possono avvenire soltanto successivamente, nel momento in cui emerge un problema: ad esempio se un cliente ritiene che i propri dati siano stati trattati in modo improprio, se un atto contiene errori evidenti oppure se si ipotizza una violazione del segreto professionale. In questi casi possono intervenire sia il giudice sia gli organi disciplinari dell’ordine forense.

In realtà, dimostrare l’uso dell’intelligenza artificiale non è affatto semplice. Un professionista potrebbe utilizzare strumenti che non lasciano tracce evidenti oppure inserire nei sistemi soltanto dati anonimizzati. Per questo motivo il vero presidio non è rappresentato da controlli tecnici, ma dalla responsabilità personale dell’avvocato e dal rispetto delle regole deontologiche che governano la professione.

L’intelligenza artificiale, dunque, non sembra destinata a sostituire l’avvocato, ma a trasformarne profondamente il modo di lavorare. Come è già accaduto con l’introduzione del processo telematico e delle banche dati digitali, anche questa tecnologia diventerà probabilmente uno strumento ordinario della professione.

La sfida sarà trovare un equilibrio tra l’efficienza che la tecnologia promette e la tutela dei principi fondamentali della giustizia. Perché, al di là degli algoritmi e dei software sempre più sofisticati, la giustizia continua ad avere bisogno di qualcosa che nessuna macchina può replicare: il senso critico, la responsabilità e la coscienza di chi esercita la professione forense.

*Avvocato


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