
di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 160/2026, affronta una questione delicata: l’avvocato che presenta una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto a verificare autonomamente la veridicità delle dichiarazioni reddituali del cliente, trattandosi di autocertificazioni la cui responsabilità ricade sul dichiarante.
Il principio è comprensibile: il difensore non dispone dei poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Ma siamo sicuri che questo esaurisca i suoi doveri?
L’avvocato non è un investigatore fiscale e non può essere chiamato a scoprire eventuali intestazioni fittizie a prestanome o operazioni fraudolente finalizzate a occultare redditi. Queste attività competono agli organi preposti ai controlli. Ma tra svolgere indagini fiscali e acquisire la documentazione disponibile per tutelare il proprio assistito esiste una differenza sostanziale.
L’art. 79 del D.P.R. n. 115/2002 prevede che la domanda contenga una dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti reddituali e stabilisce, al terzo comma, che il richiedente debba produrre la documentazione necessaria quando questa venga richiesta dal giudice o dal Consiglio dell’Ordine competente. La legge, dunque, non impone in via generale di allegare alla domanda tutta la documentazione fiscale.
Tuttavia, ciò che non costituisce un obbligo documentale generalizzato può rappresentare una buona prassi professionale.
Nell’esercizio del proprio dovere di diligenza e di tutela dell’assistito, ritengo opportuno che il difensore acquisisca, già prima del deposito dell’istanza, la documentazione reddituale ragionevolmente disponibile: la Certificazione Unica, la dichiarazione dei redditi e, quando pertinente, l’ISEE. Documenti che, pur non garantendo l’individuazione di ogni possibile omissione, possono consentire di rilevare incongruenze e chiedere chiarimenti.
Del resto, se il giudice può richiedere documentazione per verificare la veridicità di quanto dichiarato, perché non anticipare, quando possibile, questa attività, evitando successive integrazioni e offrendo una base informativa più solida alla domanda?
Non si tratta di trasformare l’avvocato in un organo di controllo, ma di interpretare concretamente la sua funzione difensiva. L’art. 27 del Codice deontologico forense impone precisi doveri di informazione nei confronti dell’assistito: spiegargli le responsabilità che assume e le conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci è parte essenziale di un rapporto professionale corretto.
Le falsità possono comportare conseguenze penali, la revoca del beneficio e il recupero delle somme erogate dallo Stato nei casi previsti dalla legge. Il cliente ne risponde secondo le regole applicabili, ma le ricadute possono compromettere anche il rapporto fiduciario con il difensore.
La garanzia dell’avvocato non dovrebbe essere disgiunta dalla garanzia del cliente. La sentenza del CNF chiarisce i limiti dei poteri del professionista, ma non dovrebbe essere interpretata come un invito a limitarsi a raccogliere una firma. Non si può pretendere che il difensore scopra ciò che soltanto un'indagine fiscale può accertare; gli si può però chiedere di operare con attenzione, acquisire la documentazione ragionevolmente disponibile e informare adeguatamente chi si affida a lui.
Perché difendere non significa soltanto depositare un’istanza. Significa anche prevenire, per quanto possibile, conseguenze che una maggiore attenzione avrebbe potuto evitare. E la tutela dell’assistito, a mio avviso, comincia proprio da qui.
*Avvocato
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