l Tar del Lazio ha sospeso l'efficacia di una parte importante del decreto con il quale il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, a fine ottobre scorso ha disciplinato il foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio autovettura con conducente. La decisione è contenuta in un'ordinanza di accoglimento parziale delle richieste proposte dall'Associazione Imprenditori Mobilità Sostenibile e dall'avvocato Giancarlo Pitaro del foro di Catanzaro nell'interesse di Associazione Ncc Italia.
"Ritenuto che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero dell'Interno, con l'adozione del gravato decreto non si sia limitato, come disposto dalle previsioni di legge innanzi richiamate, a stabilire le specifiche inerenti all'obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, risultando prima facie che abbia anche indebitamente introdotto disposizioni tese, in sostanza, a regolare le concrete modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di noleggio con conducente ("Ncc") - si legge -. Con il decreto, infatti, sono stati anche introdotti vincoli e limitazioni a carico degli Ncc che non appaiono ragionevoli e proporzionati".
Da qui la decisione del Tar del Lazio di accogliere l'istanza cautelare e per l'effetto di sospendere gli atti impugnati e, in particolare, nella parte in cui si stabilisce che "le credenziali di accesso possono essere attivate esclusivamente su un unico dispositivo", in quanto questa limitazione "risulta foriera di ostacolare il corretto svolgimento dell'attività di impresa da parte degli operatori economici che prestano servizi di Ncc, atteso che in caso di danneggiamento dell'unico dispositivo utilizzabile sarebbe impossibile per tali operatori rispettare le prescrizioni in materia di compilazione del foglio di servizio, esponendoli così al rischio di dover interrompere il servizio e, comunque, privandoli della possibilità di continuare ad operare fino al completo ripristino della funzionalità del dispositivo".
Sospeso anche l'articolo che stabilisce che "la partenza coincida con l'arrivo del servizio precedente al quale è collegato, che deve essere svolto nella stessa data del servizio di riferimento, fatti salvi i servizi notturni svolti nelle prime quattro ore della giornata successiva", in quanto tale previsione "si risolve nella surrettizia e indebita reintroduzione dell'obbligo di rientrare in rimessa al termine di ogni servizio, già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale".
Adesso non resta che attendere la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 4 giugno prossimo.
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736