Il Decreto crescita (D.L. 34/2019) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30.04.2019 introduce, all’art. 35 alcune importanti novità alla normativa sulla pubblicità delle erogazioni pubbliche. Le aziende, entro il 30 giugno di ogni anno devono dichiarare “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente”. Questo è quanto rende noto l’ufficio fiscale della Coldiretti Calabria che chiarisce: “sono da escludersi quelle agevolazioni corrispondenti alla disponibilità di strutture, agevolazioni fiscali o vantaggi economici concessi sulla base di criteri generali predeterminati e non selettivi”. Il Decreto conferma una distinzione degli adempimenti distinguendo i soggetti in due macrocategorie: a) associazioni, fondazioni e ONLUS; b) tutte le imprese, comprese le cooperative sociali, che svolgono attività in favore degli stranieri. Con riferimento alla prima categoria di soggetti, la pubblicazione delle informazioni dovrà ora avvenire entro il 30 giugno di ogni anno sui propri siti internet o su analoghi portali digitali. Invece, per il secondo gruppo di soggetti, fermo restando il termine del 30 giugno, occorrerà distinguere tra i soggetti che sono tenuti alla redazione della nota integrativa e quelli non soggetti a tale obbligo. Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri e le altre imprese saranno quindi tenute ad indicare, nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, un riepilogo degli importi ricevuti a titolo di contributi dalla Pubblica Amministrazione. Per le altre imprese, non obbligate alla redazione della nota integrativa, vale a dire le micro imprese di cui all’art. 2435 –ter c.c. , e cioè imprese individuali e società di persone sono tenute a riportare le informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri si internet o in mancanza sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Queste disposizioni non si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. La norma - aggiungono gli esperti di Coldiretti – prevede che l’inosservanza degli obblighi comunicativi ai fini della trasparenza comporterà una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro e a fare questo saranno le amministrazioni pubbliche che hanno erogato il beneficio o, in difetto, i prefetti. Il mancato pagamento della sanzione entro i termini fissati nel provvedimento e il mancato adeguamento agli obblighi dichiarativi, comporteranno la restituzione integrale delle somme percepite ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi. La Coldiretti invita le imprese a rivolgersi agli uffici dell’organizzazione al fine di valutare la situazione caso per caso per provvedere alla pubblicazione.
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