
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal pubblico ministero contro la decisione del Tribunale della Libertà (LEGGI QUI) di annullare l'ordinanza che aveva fatto scattare gli arresti domiciliari nei confronti del consigliere comunale di Catanzaro Sergio Costanzo nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta gestione allegra degli alloggi Aterp.
Per il pm, ricordando la stessa ordinanza, Costanzo era il promotore, capo ed organizzatore dell’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica
amministrazione. Tesi 'smontata' dal Riesame, secondo cui il consigliere di minoranza svolgeva lecita attività politica.
La Cassazione, rispetto al ricorso del pm, sostiene che: "contesta sostanzialmente la
valutazione di merito compiuta dal Tribunale del riesame e propone una rivalutazione e una differente lettura del compendio indiziario, già esaminato. Le censure, infatti, si esauriscono in una critica sulla ricostruzione del fatto, appuntandosi sulla mancata analisi di tutti i rilievi svolti, là dove invece non
emergono dal tessuto motivazionale del provvedimento in verifica evidenti lacune argomentative o travisamenti della prova. Il Tribunale della cautela ha, infatti, ripercorso le emergenze delle captazioni e ne ha fornito una lettura logica e congrua. Né peraltro la circostanza che i Giudici del merito abbiano valorizzato un passaggio dell'interlocuzione captata piuttosto che un altro è scrutinabile in questa sede se sorretto – come nella specie – da una motivazione adeguata, trattandosi
di aspetto afferente al giudizio di merito".
Altro importante passaggio è il seguente: "E’, dunque, scevro da vizi di ordine logico il compendio argomentativo sia nella ricostruzione della dimensione storico fattuale della vicenda sub iudice , là dove sono stati ravvisati solo comportamenti ai limiti della petulanza volti a perorare le
istanze e le richieste dei cittadini nei confronti dell’ARTEP, sia nella valutazione in diritto posto che la intermediazione nel delitto di corruzione contestata al capo 16), ad onta della natura del reato - a concorso necessario ed a struttura bilaterale-, presuppone che il contributo del terzo si realizzi o nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti
necessari, o un'attività volta a realizzare il collegamento tra gli autori necessari. Contributo che il Tribunale ha escluso con congrua motivazione rilevando come, seppure il Costanzo fosse consapevole delle difficoltà burocratiche e tecniche ostative all’accoglimento della pratica del Fera, nondimeno non fosse coinvolto nelle attività illecite realizzate dal Celi né ne fosse a conoscenza".
E, infine: "Conforme a diritto è anche l’esegesi offerta dal Tribunale quanto al concetto di “utilità” quale remunerazione della intermediazione illecita : essa, seppur priva di contenuto patrimoniale, deve inserirsi in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio e quale oggetto della dazione o promessa alla base dell'accordo corruttivo, deve trovarsi in un rapporto
di proporzionale corrispettività con la controprestazione. Non è pertanto remunerazione l’offerta di un presente in occasione del Natale, avvenuta a distanza di diversi mesi dalla vicenda, e peraltro nemmeno consegnato durante le festività tanto da essere in possesso del Fera ancora nel mese di febbraio del 2023".
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