La nuova ordinanza del presidente Santelli. I tamponi "proposti" alle stazioni e agli aeroporti a partire dal 21 giugno
13 giugno 2020 16:13La Calabria anticipa la date di apertura delle discoteche. Se il Governo aveva indicato il 14 luglio, il presidente Santelli con la sua nuova ordinanza dà il via libera dal 19 giugno. L'altra novità prevista nel nuovo provvedimento è che le Asp, seguendo un programma ad hoc, proporranno il tampone rino-faringeo a chi arriva da fuori regione alle stazioni e agli aeroporti Prima invece era sufficiente la registrazione sul portale online. La misura entra in vigore dal 21 giugno.
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Di seguito la parte dispositiva della nuova ordinanza:
A decorrere dal 15 giugno 2020 sono consentite le attività Economiche, Produttive e Ricreative, della ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre,
manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, nel rispetto delle misure minime fissate nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19” approvate in data 11.6.2020, allegate alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono quelle approvate in allegato A all’Ordinanza n. 43/2020.
2. Sono fatte salve le Circolari del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie: a) prot.185840 del 05/06/2020 con la quale sono stati forniti, tra l’altro, gli indirizzi contenuti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020 sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti;
b) prot.185850 del 05/06/2020 con la quale sono stati forniti, tra l’altro, gli indirizzi contenuti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 36/2020 sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e Rapporto ISS COVID-19 n. 37/2020 sulle piscine, di cui
all’Accordo Stato-Regioni 16/1/2003, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il mancato rispetto delle misure contenute nell’Allegato A alla presente Ordinanza e nelle altre disposizioni nazionali e regionali, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge.
3. Per tutte le attività, comprese quelle già consentite, si applicano le misure previste nei protocolli e linee guida nazionali, riportate negli allegati dall’8 al 16 al DPCM 11/6/2020, che qui si intendono richiamati per la puntuale applicazione, per come integrati dalle disposizioni regionali vigenti alla data di approvazione della presente Ordinanza.
4. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
5. Sono consentiti - a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico - gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, ai sensi dell’art. 1 lettera e) del DPCM 11 giugno
2020.
6. A decorrere dal 19 giugno 2020, è consentito - in conformità alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19” adottate in data 11.6.2020 – lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, lo svolgimento
di fiere e congressi e le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot.
7. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al DPCM 11 giugno 2020. 8. Rimane obbligatorio il censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale, ad eccezione degli spostamenti per incarichi istituzionali. In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza n. 49/2020 i Dipartimenti di Prevenzione, garantiscono un adeguato livello di screening a SARS-CoV-2, con tampone rino-faringeo, da proporre quale attività preventiva ad un congruo numero di soggetti censiti sul portale www.rcovid19.it raggiungibile anche dalla
pagina emergenzacovid.regione.calabria.it e, di tale attività, forniscono report periodico ( con cadenza almeno settimanale ) al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.
9. A decorrere dal 21 giugno 2020 l’attività di screening con tampone rino-faringeo è proposta, a cura delle Aziende Sanitarie Provinciali, alle persone fisiche in arrivo nel territorio regionale, presso gli aeroporti e le principali stazioni ferroviarie, secondo un programma organizzato e definito dal Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.
10. Le compagnie aeree, ferroviarie e delle autolinee forniscono, nel rispetto del trattamento dei dati personali, su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione, l’elenco dei passeggeri in arrivo sul territorio regionale, ai fini degli adempimenti inerenti l’attività di screening e di contact tracing.
11. Le Aziende Sanitarie Provinciali, anche attraverso i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, adottano iniziative atte a favorire la diffusione delle informazioni utili alla popolazione residente e ai turisti, per migliorarne la compliance alle azioni di prevenzione fissate nella presente Ordinanza, al fine di agevolare l’attività di contact tracing tradizionale.
12. Resta fermo il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i
soggetti con infezione respiratoria in atto, caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.
13. Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, delle norme sulla distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate
mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i
bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
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