La Corte Costituzionale ha in dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario, il così detto Ergastolo ostativo, nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo.
Di fatto, viene meno il divieto assoluto per gli "ergastolani ostativi" di accedere a permessi premio durante il periodo di detenzione.
La Corte costituzionale, con un comunicato stampa, sostiene infatti che "si è riunita oggi in camera di consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia sulla legittimità dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario là dove impedisce che per i reati in esso indicati siano concessi permessi premio ai condannati che non collaborano con la giustizia. In entrambi i casi, si trattava di due persone condannate all’ergastolo per delitti di mafia".
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