La Corte dei Conti: "Illegittimità nel piano di riequilibrio del Comune di Vibo, ma non scatta il dissesto"

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images La Corte dei Conti: "Illegittimità nel piano di riequilibrio del Comune di Vibo, ma non scatta il dissesto"
La sede del Comune di Vibo Valentia
  24 maggio 2023 22:48

Le sezioni riunite della Corte dei Conti non hanno omologato il piano di riequilibrio adottato dal Comune di Vibo Valentia. I giudici contabili hanno, in più passaggi, precisato che ciò non comporta in automatico il dissesto.

"In estrema sintesi - scrive la Corte dei Conti - , il PRFP è stato adottato sulla base di un presupposto (l’obiettivo di riequilibro) doppiamente illegittimo, peraltro quantificato in modo inadeguato: da un lato, perché assorbe una parte del disavanzo del dissesto che avrebbe dovuto rimanere esterno al bilancio in bonis, salva l’attivazione del PRFP ai sensi dell’art. 256, co. 12 TUEL; dall’altra, perché ne contabilizza uno “nuovo”, in violazione dell’art. 268 TUEL.  La somma di tali “fattori di squilibrio”, aggravati alla chiusura del dissesto e della riunificazione del bilancio, hanno così generato un
disavanzo, per stessa ammissione del Comune, non fronteggiabile
con le variazioni di bilancio ordinarie ai sensi degli artt. 193 e 194 TUEL né tantomeno con il PRFP illegittimamente approvato, che avrebbe necessitato di una rimodulazione/riformulazione".

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E ancora: "In tal modo si sono replicate, senza soluzione di continuità col passato, le
condizioni di cui agli artt. 244 e 243-bis TUEL. Un disavanzo, cioè, incompatibile con la prosecuzione della gestione ordinaria, con il PRFP approvato e con la chiusura del dissesto, in palese violazione degli artt. 268 e 268-bis, co. 1-bis, TUEL.  In definitiva, il Piano, infatti, contiene elementi di squilibrio che non sono ripianabili con la procedura di cui all’art. 243-bis e ss. TUEL, che avrebbero dovuto essere fronteggiate ab initio con le procedure di cui all’art. 256, co. 12 TUEL e successivamente con quelle di cui
all’art. 268-bis, co. 1-bis TUEL. Nel corso di un disseto, infatti, il PRFP può essere adottato solo per implementare la massa attiva a disposizione dell’OSL, a supporto del ripiano dello squilibrio oggetto del dissesto. Esso, per contro, non può ripianare nuovi disavanzi del bilancio in bonis (art. 268 TUEL) o surrogare la procedura di dissesto (SS.RR. sent. n. 20/2022). Diversamente opinando, la procedura di riequilibrio pluriennale diventerebbe uno strumento per “revocare” quella di dissesto (art. 246 TUEL), reinternalizzando nel bilancio in bonis uno squilibrio che si è già ritenuto in grado di pregiudicare la continuità nel ciclo finanziario.

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"Il ricorso al PRFP risulta pertanto inammissibile in quanto esso ha aggirato i vincoli legali per la sua adozione, sia soggettivi (autorizzazione ministeriale) che oggettivi (possibilità di adottare il PRFP solo per il soccorso al bilancio dissestato e non per nuovo squilibrio del bilancio in bonis, art. 256, co. 12 e art. 268 TUEL). Per
l’effetto, il successivo piano approvato risulta affetto da radicale nullità (art. 21-septies l. n. 241/1990), poiché, come sopra chiarito, risulta adottato in carenza di potere, in astratto ed in concreto". 

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