di PAOLO CRISTOFARO
"Emerge in maniera evidente che il progetto presentato, benché ammesso a finanziamento, non raggiungeva - già nella sua elaborazione primigenia, quei requisiti minimi richiesti". Con queste parole, una sentenza emessa dal Consiglio di Stato (presidente: Franco Frattini; consiglieri estensori: Massimiliano Noccelli, Giulia Ferrari, Solveig Cogliani, Antonio Massimo Marra) ha, in sostanza, sancito l'errore, da parte della Regione, nella revoca di un finanziamento di circa 330 mila euro, dell'ambito Agricoltura, fatta anche oltre i termini dovuti. Tar e Consiglio di Stato, però, hanno riconosciuto tanto l'errore nella concessione, quanto anche nell'appello presso entrambi i tribunali. Procediamo con ordine.
Nel 2011 la società agricola "Karpos" ha presentato, alla Regione Calabria, una domanda di aiuto economico (Misura 121 - ammodernamento per le aziende agricole). All'esito dell'istruttoria, nel 2012, la società veniva ammessa a finanziamento, con la concessione di 328.672,46 euro. Risultanze posteriori, però, segnalavano la realizzazione di "un lotto funzionale di valore dimezzato rispetto alla progettualità iniziale, pari a circa 690mila euro". Già per il Tribunale Regionale quindi - contro la cui sentenza, ora, la Regione Calabria aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato - i giudici avevano segnalato che "il lotto funzionale realizzato non rispondeva ai requisiti minimi di finanziabilità previsti dal bando di riferimento".
In poche parole l'azienda, stando ai punteggi rilevati e all'impostazione del bando iniziale, non poteva risponde ai requisiti richiesti dalla Regione per la realizzazione di quanto preventivato, del lotto di 690mila euro. Difatti, poi, le risultanze hanno parlato di "lotto funzionale di valore dimezzato rispetto alla progettualità". L'Ente regionale ha quindi cercato di revocare il finanziamento dopo averlo già concesso, ma in largo ritardo. Per questo, il Tar della Calabria, l'aveva data vinta alla "Karpos" e anche il Consiglio di Stato, adesso, non manca di rilevare gli errori commessi dall'amministrazione.
"Le contestazioni mosse dalla Regione riguardano i requisiti di ammissibilità della domanda di finanziamento, piuttosto che - come eccepito dall'Ente - a difformità progettuali", scriveva il Tar. "La revoca è stata disposta per disconoscimento dei requisiti anziché, come prospettato dalla difesa regionale, per mancata realizzazione del progetto funzionale." I giudici, sostanzialmente, hanno contestato, già in sede di Tribunale Regionale, l'impostazione del ricorso - infatti perso - della Regione, oltre che gli errori nella concessione del contributo. "Emerge quindi, in maniera alquanto evidente, che il progetto presentato da "Karpos", benché ammesso a finanziamento, non raggiungeva quei requisiti minimi richiesti e ciò sembra dedursi anche dalla discrepanza non trascurabile tra l'importo ammesso a finanziamento e quello elaborato dalla società appellata", scrive il Consiglio di Stato.
I giudici, in calce alla sentenza, con esito contrario nei confronti della Regione Calabria, hanno disposto la trasmissione dell'incartamento alla Procura della Corte dei Conti.
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