Lavori ex Gasometro a Catanzaro, in Appello ridotta la somma dovuta dal Comune

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  07 maggio 2025 16:54

La Corte di Appello di Roma ha accolto parzialmente l’appello del Comune di Catanzaro, difeso dall’Avv. Giacomo Carbone,  contro il Lodo Arbitrale che aveva dato ragione all'Impresa Edilbotro s.r.l., difesa dall’Avv. De Tomaso,in relazione alla controversia insorta con l’amministrazione comunale in relazione alla realizzazione dei lavori di "Ristrutturazione dell'area del Gasometro di Catanzaro Sala e sistemazione a Parco Pubblico della sottostante Valletta costeggiante la via Marincola Pistoia", di cui al contratto di appalto del 27.07.2005.

Una vicenda giudiziaria lunghissima, dapprima decisa favorevolmente per l’Impresa in sede di Lodo Arbitrale, confermato da una prima sentenza della Corte di Appello di Roma, che avevano dato integralmente ragione alla Impresa Appaltatrice, ritenendo il contratto risolto per colpa dell’ente comunale e conseguentemente condannato l'Amministrazione al pagamento, della somma di € 31.512,51, a titolo di decimo sui lavori non eseguiti; nonché al pagamento di tutti i lavori eseguiti ai prezzi di mercato e quindi della somma di € 355.386,25, oltre alle ulteriori somme per andamento anomalo di lavori pari ad € 112.741,34, oltre spese ed accessori. Avverso detta condanna, il Comune di Catanzaro aveva ricorso in Cassazione, sempre difeso dall’Avv. Giacomo Carbone. I giudici della Suprema Corte avevano accolto due dei motivi di ricorso rinviando la causa dinanzi la Corte di Appello di Roma. I giudici romani, con la sentenza del 6 maggio 2025 hanno respinto il motivo relativo all’esistenza di un presunto concorso di colpa della impresa Edilbotro in relazione all’andamento anomalo dei lavori ed alla risoluzione del contratto, ma hanno accolto quello più dibattuto e relativo all’applicabilità dei prezzi di mercato o di appalto, ai fini del pagamento dei lavori eseguiti, in presenza di risoluzione di contratto per colpa del committente. I giudici di Appello, accogliendo la tesi difensiva dell’Avvocato Carbone ed in senso difforme al prevalente ma ormai datato orientamento giurisprudenziale in materia hanno ritenuto che pur avendo la risoluzione efficacia retroattiva,  non essendo tuttavia possibile restituire in natura all’appaltatrice l’opera parzialmente realizzata, l’obbligo restitutorio va commisurato al corrispettivo fissato nel contratto, sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere il contratto, così superando l’orientamento consolidato secondo cui, invece, occorrerebbe corrispondere all’appaltatore il valore venale dell’opera eseguita con riferimento al momento della risoluzione contrattuale. Per l’effetto il Comune di Catanzaro, in riforma del precedente Lodo,  non è piu’ ritenuto a corrispondere la somma di € 355.386,25, ma, rispetto alla medesima causale,  quella molto minore di euro € 58.691,79.Grande soddisfazione ha espresso l’Avv. Carbone per l’accoglimento di una tesi difensiva che ancora appare minoritaria seppur supportata da alcune pronunce piu’ recenti.

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